L'ARGOMENTO

Restituzione IRPEF  e nuovi acconti novembre 2000
Il D.L. 30 settembre 2000, n. 268 prevede un rimborso IRPEF fino a L. 350.000 ai lavoratori dipendenti
e la riduzione degli acconti d'imposta per l'anno 2000
Il Ministero dello finanze, con circolare n. 193 del 27 ottobre 2000 chiarisce le procedure da seguire.


Il Decreto legge sopra citato ha stabilito che già con validità anno 2000 siano operative le seguenti variazioni all'imposta sul reddito delle persone fisiche e alle misure degli acconti:

A) IRPEF - modifica del primo scaglione.
Il primo scaglione soggetto all'aliquota del 18,5% viene innalzato da 15 a 20 milioni;
Il secondo scaglione, precedentemente da 15 a 30 milioni, si è ora ridotto di conseguenza ad una escursione che va da 20 a 30 milioni, sempre soggetto all'aliquota del 25,5%.
Modifica delle detrazioni per lavoro dipendente e autonomo fino a 19 milioni di reddito.
Restituzione di L. 350.000 d'imposta entro il mese di novembre ai lavoratori dipendenti.
Le detrazioni per lavoro dipendente ed autonomo sono aumentate per coloro che percepiscono redditi di tale natura inferiori a 19 milioni annui. Rimangono invariate per i redditi di consistenza superiore.

B) ACCONTI IRPEF - IRPEG - IRAP per l'anno 2000.
Come è noto la Finanziaria 2000 aveva già disposto che solo per il corrente anno, l'acconto dovuto per i redditi soggetti a IRPEF, era ridotto dal 98% al 92%.
Il Decreto legge in esame ha ulteriormente ridotto, sempre solo per l'anno 2000, la misura dell'acconto IRPEF e contemporaneamente quello dovuto per IRPEG e IRAP che erano rimasti al 98%.
Pertanto i nuovi acconti d'imposta per l'anno 2000 risultano così modificati:
IRPEF da 92% a 87%
IRPEG da 98% a 93%
IRAP da 98% a 95%

Esaminiamo ora alla luce dei chiarimenti della recente circolare come i sostituti d'imposta dovranno effettuare la restituzione dell'importo di L. 350.000 ai dipendenti e pensionati e come tutti i contribuenti dovranno ricalcolare l'acconto dovuto a novembre.

1) RIDUZIONE IRPEF E RESTITUZIONE DI IMPOSTA FINO A L. 350.000.

Per effetto dell'ampliamento del primo scaglione, si ha che i redditi compresi nella fascia da 15 a 20 milioni (e conseguentemente quelli superiori) godono di una riduzione di imposta del 7% pari alla differenza di aliquota dal 25,5% al 18,5%. Tali differenza si concretizza in una riduzione monetaria pari a L. 350.000 (5.000.000 x 7%). Questo importo è quello che l'Amministrazione finanziaria ha stabilito sia restituito ai lavoratori dipendenti con lo stipendio di novembre. I lavoratori autonomi usufruiranno della riduzione d'imposta, che si venuta a verificare con l'estensione del primo scaglione, in sede di dichiarazione dei redditi per l'anno 2000 (Unico 2001).

Attenzione: l'importo di L. 350.000 è un valore massimo. Chi ha un reddito imponibile inferiore a 20 milioni (perché ha iniziato o cessato un rapporto di lavoro in corso d'anno, perché è assunto con contratto part-time, o altro), godrà della riduzione in funzione del reddito effettivamente percepito nel 2000. Ad esempio per un reddito complessivo pari a 18 milioni, la restituzione avverrà per un importo di L. 210.000 dato dal prodotto di:

riduzione aliquota dal 25,5% al 18,5% per redditi fino a 20 milioni = 7% per
differenza tra reddito percepito (18 mil.) e vecchio limite 1° scaglione (15 milioni) = 3.000.000
e quindi 3.000.000 x 75 = 210.000.

I sostituti d'imposta (datori di lavoro, enti pensionistici) devono tener conto della variazione dello scaglione e delle nuove deduzioni per lavoro dipendente nell'effettuazione delle operazioni di conguaglio per l'anno 2000. Possono anche iniziare ad attuare le nuove disposizioni già nella determinazione delle competenze successivamente al 3 ottobre, data di entrata in vigore del Decreto.

Per quanto riguarda le modalità di restituzione delle sopra accennate L. 350.000, la circolare avverte che non devono essere effettuate le operazioni di conguaglio di fine anno, ma solo la restituzione, a titolo di acconto, di un importo pari al massimo alla cifra citata. Se nel corso dell'anno sono state effettuate ritenute per un importo inferiore, la restituzione avverrà per l'importo delle ritenute effettivamente operate.

Il sostituto d'imposta è tenuto alla restituzione utilizzando il monte ritenute del mese di novembre.
Se tale ammontare non è sufficiente a restituire gli importi previsti, il sostituto d'imposta deve comunque effettuare la restituzione anticipando gli importi che potrà recuperare dal primo versamento utile successivo.

La circolare esamina tre casi particolari che riassumiamo brevemente.
I) Pluralità di sostituti d'imposta.
Nel caso più sostituti d'imposta abbiano restituito allo stesso dipendente (nei limiti visti sopra) le ritenute operate nel 2000, il dipendente sarà tenuto alla dichiarazione dei redditi se non riesce a consegnare entro il 12 gennaio 2001 ad uno dei sostituti le certificazioni ricevute dagli altri per far operare il conguaglio annuale.

II) Rapporti cessati prima e dopo il 3 ottobre 2000 (entrata in vigore del decreto)
Per i rapporti di lavoro cessati prima del 3 ottobre, nella maggior parte dei casi i sostituti hanno già effettuato il conguaglio sulla base dei previgenti scaglioni e detrazioni. Il dipendente dovrà presentare la dichiarazione per poter recuperare le maggiori ritenute subite.
Per i rapporti di lavoro cessati o che cesseranno tra il 3 ottobre ed il 31 dicembre 2000, i datori di lavoro dovranno già in sede di conguaglio per cessazione del rapporto, tenere conto delle nuove disposizioni.

III) Nuove assunzioni dal 3 ottobre 2000
I sostituti d'imposta sono liberi di applicare immediatamente le nuove disposizioni ed effettuare le normali operazioni di conguaglio di fine anno, oppure utilizzare le vecchie disposizioni (precedenti scaglioni e detrazioni) e, sulla base delle nuove, ricalcolare il tutto in sede di conguaglio.

2) NUOVI ACCONTI 2000

Come è noto il 30 novembre scade il termine per il versamento del secondo (o unico) acconto per le imposte relative ai redditi 2000.
Il Decreto Legge riduce l'ammontare dell'acconto complessivo per IRPEG, IRAP E IRPEF, quest'ultima già ridotta una prima volta.

Il meccanismo dell'acconto si ritiene sia ben conosciuto a tutti, tuttavia lo riepiloghiamo per illustrare meglio anche il nuovo conteggio.
Ogni anno il contribuente, sulla base della dichiarazione dei redditi, è tenuto al versamento del saldo delle imposte sui redditi dell'anno precedente e ad un acconto su quelle presumibili per l'anno in corso al momento della dichiarazione.
A giugno o luglio 2000 pertanto i contribuenti hanno versato il saldo per il 1999 e la prima rata di acconto per il 2000 pari al 40% del 92% (IRPEF) o del 98% (IRPEG-IRAP) dell'imposta dovuta per il 1999 diminuita delle detrazioni, dei crediti d'imposta e delle ritenute subite. A novembre è dovuto il secondo acconto, pari al 60% delle percentuali suddette che tuttavia ora sono modificate.
Se l'importo su cui va calcolato l'importo è inferiore a L. 100.000 (IRPEF) l'acconto non è dovuto, se compreso fra 101.000 e 544.000, si versa solo a novembre.

Alla luce delle nuove percentuali, che ora come si è visto interessano anche IRAP e IRPEG, occorre rifare il conteggio degli acconti complessivamente dovuti e detrarre quanto già eventualmente versato (o compensato con crediti) a giugno/luglio. Ricorriamo come di consueto ad un prospetto che riteniamo sia più facilmente comprensibile di lunghe spiegazioni.

IRPEF (persone fisiche)

Rigo del modello UNICO

1a RATA pagata o dovuta a giugno/luglio 2000

2a rata da pagare a novembre 2000

RIGO RN24 maggiore di L. 544.000

Importo RN24 x 92% x 40%

Importo RN24 x 87% meno prima rata

RIGO RN24 da L. 101.000 a 544.000

1 ^ rata non dovuta

Importo RN24 x 87%

RIGO RN24 fino a L. 100.000

acconto non dovuto

acconto non dovuto

IRPEG (società e persone giuridiche)

Rigo del modello UNICO

1^ RATA pagata o dovuta a giugno/luglio 2000

2^ rata da pagare a novembre 2000

RIGO RN21 maggiore di L. 511.000

Importo RN21 x 98% x 40%

Importo RN21 x 93% meno prima rata

RIGO RN21 da L. 41.000 a 511.000

1 ^ rata non dovuta

Importo RN21 x 93%

RIGO RN24 fino a L. 40.000

acconto non dovuto

acconto non dovuto

IRAP (persone fisiche e società)

Per l'Irap le regole degli acconti seguono le stesse regole sopra viste con i limiti indicati, a seconda se riferiti a soggetti IRPEF o IRPEG.

I righi interessati sono:
IQ 70 Unico persone fisiche
IQ 63 Unico società di persone
IQ 88 Unico società di capitali

Il primo acconto dovuto era pari all'importo dei suddetti righi x 98% x 40%
Il secondo acconto è pari all'importo dei righi indicati x 95% meno il primo acconto.

Si ricorda che il contribuente può ridurre in tutto o in parte la misura dell'acconto se è a conoscenza che il reddito per l'anno in corso è inferiore a quello dell'anno precedente o addirittura non esiste reddito. Tuttavia l'acconto da versare (in caso di autoriduzione) dovrà corrispondere all'87% IRPEF (o 93% IRPEG o 95% IRAP) dell'imposta che si indicherà nella prossima dichiarazione dei redditi.