Contributo
Inps 13% - 10% - Collaborazioni coordinate e continuative
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le nuove collaborazioni coordinate e continuative dal 1.1.2001 clicca
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Come è noto, la Finanziaria 2000 (Legge
23.12.99, n. 488) ha incrementato dal 12% al 13% il contributo per i
collaboratori coordinati e continuativi a decorrere dal 1° gennaio 2000,
differenziando inoltre la deduzione forfetaria sulla base imponibile del
contributo in questione.
Riassumiamo in breve la disciplina
generale del contributo ed esaminiamo poi i nuovi procedimenti di calcolo.
LA DISCIPLINA
La Legge 335/95 (riforma delle pensioni)
ha introdotto una gestione speciale previdenziale obbligatoria per chi
percepisce redditi:
- professionali non soggetti a
contributi di casse previdenziali (vedi oltre alcune precisazioni);
- di collaborazione coordinata e
continuativa;
- da attività di vendita a domicilio.
In questa sede ci occuperemo
prevalentemente delle collaborazioni coordinate e continuative tra le
quali sono compresi i compensi agli amministratori e revisori delle società
oltre ai contratti veri e propri di collaborazione.
Il contributo prevede due aliquote:
- 10% se il collaboratore è iscritto ad altre forme di previdenza
obbligatoria o è pensionato;
- 13%, dal 1/1/2000, per chi non è iscritto ad altre forme obbligatorie
di previdenza.
Come accennato sopra, si precisa che anche per i professionisti iscritti
ad albi con proprie casse di previdenza occorre verificare se il compenso
per la collaborazione coordinata e continuativa ricade nella normativa in
esame. Alcuni esempi per chiarire questo punto. Un ragioniere o un dottore
commercialista, regolarmente iscritti al relativo albo, che svolgono anche
funzioni di revisore di società (collaborazione coordinata e
continuativa), non devono iscriversi alla gestione speciale in quanto il
reddito che ne deriva è assoggettato alla rispettiva cassa previdenziale
essendo tale funzione propria della figura professionale (Finanze, Inps e
Inail seguono una tesi diversa a parere dello scrivente inaccettabile). Un
avvocato, un medico, un geometra, un ingegnere, sempre regolarmente
iscritti ai rispettivi albi e relative casse, se nominati amministratori
di società devono invece essere iscritti alla gestione speciale INPS, in
quanto il compenso non è relativo ad una prestazione facente parte della
professione e quindi non soggetto al contributo alla propria cassa
previdenziale.
Il contributo si applica ai compensi con
gli stessi criteri stabiliti per le imposte sui redditi. Poiché fino al
1999, ai fini delle imposte, era riconosciuto un abbattimento forfetario
del 5% (fino ad un massimo di 100 milioni annui) a copertura di spese
varie non documentate o non documentabili, sia le imposte che il
contributo erano da calcolarsi sul 95% del compenso.
Il contributo (10% o 13%) è per due terzi a carico del committente e per
un terzo a carico del collaboratore. Il committente oltre che sostituto
d'imposta per le ritenute d'acconto, è diventato così anche sostituto ai
fini previdenziali. In altre parole è il committente il soggetto
obbligato ad effettuare le ritenute ed i versamenti sia fiscali che
contributivi, applicando la normativa. Il collaboratore non è obbligato né
ai versamenti né ad indicare sulle ricevute o fatture la percentuale o
l'ammontare delle varie ritenute.
Il versamento cumulativo (1/3+2/3) deve essere effettuato con modello F24
entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento del compenso.
Il committente deve inoltre presentare una dichiarazione annuale (in
precedenza trimestrale: vedi in Novità legislative,
messaggio INPS del 14/06/2000 e del 12/01/2001) dei compensi corrisposti e
dei contributi trattenuti e versati (modelli GLA).
I NUOVI CONTEGGI E LA NUOVA NORMATIVA
La Legge finanziaria 2000, oltre ad
elevare il contributo al 13% per i non soggetti ad altre forme di
previdenza, ha introdotto anche un diverso abbattimento forfetario ai fini
IRPEF (e quindi indirettamente INPS) a decorrere retroattivamente già dal
1999. Per i soggetti al 10% nulla è cambiato.
Se un soggetto ha come unica
fonte di reddito compensi di collaborazione coordinata e continuativa per
un importo lordo fino a 40 milioni annui e come altro reddito solo
quello dell'abitazione principale di proprietà non superiore a L.
1.800.000, la deduzione sale al 6% (7% dal 2001).
Quindi la nuova normativa prevede:
- collaboratore con soli
redditi di tale natura fino a 40 milioni annui e di abitazione
principale fino a L. 1.800.000 annui: contributo 13% sul 94% del
compenso lordo;
- collaboratore con soli redditi di
collaborazione coordinata e continuativa, ma superiori a 40 milioni
annui:
contributo 13% sul 95% del compenso lordo;
- collaborazione coordinata e
continuativa di qualsiasi importo ma in unione a qualsiasi altro tipo
di reddito (professionale, di partecipazione, di impresa, di capitale,
di terreni e fabbricati, occasionale, ecc.):
contributo 13% sul 95% del compenso lordo.
L'agevolazione in questione in favore dei
redditi più bassi di questa fattispecie, complica notevolmente i conteggi
e gli adempimenti dei committenti. Infatti lo stesso collaboratore
potrebbe non sapere se durante l'anno percepirà redditi di altra natura o
se all'attuale collaborazione di importo inferiore a 40 milioni se ne
aggiungeranno altre.
Il problema in particolare si presenta nei casi di ritenute contributive
insufficienti in caso di conteggio del contributo sul 94% invece che sul
95% del compenso. Questa situazione potrebbe verificarsi negli ultimi mesi
dell'anno quando il collaboratore risulta percettore di compensi superiori
o di altri redditi non previsti.
Nel caso invece di contributi trattenuti e versati superiori al dovuto
(applicati sul 95% invece che sul 94% del compenso), si può ovviare con
richieste di rimborso all'INPS o addirittura compensare i maggiori
versamenti effettuati con i versamenti successivi.
Ai fini dei redditi il problema non sussiste in quanto la ritenuta
d'acconto del 20% è comunque sempre da operare sul compenso lordo. Sarà
il collaboratore in sede di propria dichiarazione dei redditi ad indicare
la percentuale di deduzione spettante sui redditi di collaborazione.
In attesa di chiarimenti si consiglia di
richiedere al collaboratore una dichiarazione relativa all'esistenza o
meno dei presupposti per l'applicazione della deduzione forfetaria del 6%.
In luogo di una dichiarazione autonoma e specifica, la ricevuta redatta al
momento di liquidazione dei compensi potrebbe essere integrata con la
dichiarazione in questione.
Non appena saranno noti chiarimenti in
merito alle questioni sollevate, saranno evidenziati in questa pagina o in
quella dedicata alle novità legislative.
AGGIORNAMENTO: con decreto 11
febbraio 2000, l'assicurazione INAIL è estesa ai collaboratori coordinati
e continuativi:
(vedi novità legislative e inail
parasubordinati).
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