Contributo Inps 13% - 10% - Collaborazioni coordinate e continuative

[Per le nuove collaborazioni coordinate e continuative dal 1.1.2001 clicca qui]

Come è noto, la Finanziaria 2000 (Legge 23.12.99, n. 488) ha incrementato dal 12% al 13% il contributo per i collaboratori coordinati e continuativi a decorrere dal 1° gennaio 2000, differenziando inoltre la deduzione forfetaria sulla base imponibile del contributo in questione.

Riassumiamo in breve la disciplina generale del contributo ed esaminiamo poi i nuovi procedimenti di calcolo.

LA DISCIPLINA

La Legge 335/95 (riforma delle pensioni) ha introdotto una gestione speciale previdenziale obbligatoria per chi percepisce redditi:

  • professionali non soggetti a contributi di casse previdenziali (vedi oltre alcune precisazioni);
  • di collaborazione coordinata e continuativa;
  • da attività di vendita a domicilio.

In questa sede ci occuperemo prevalentemente delle collaborazioni coordinate e continuative tra le quali sono compresi i compensi agli amministratori e revisori delle società oltre ai contratti veri e propri di collaborazione.

Il contributo prevede due aliquote:
- 10% se il collaboratore è iscritto ad altre forme di previdenza obbligatoria o è pensionato;
- 13%, dal 1/1/2000, per chi non è iscritto ad altre forme obbligatorie di previdenza.
Come accennato sopra, si precisa che anche per i professionisti iscritti ad albi con proprie casse di previdenza occorre verificare se il compenso per la collaborazione coordinata e continuativa ricade nella normativa in esame. Alcuni esempi per chiarire questo punto. Un ragioniere o un dottore commercialista, regolarmente iscritti al relativo albo, che svolgono anche funzioni di revisore di società (collaborazione coordinata e continuativa), non devono iscriversi alla gestione speciale in quanto il reddito che ne deriva è assoggettato alla rispettiva cassa previdenziale essendo tale funzione propria della figura professionale (Finanze, Inps e Inail seguono una tesi diversa a parere dello scrivente inaccettabile). Un avvocato, un medico, un geometra, un ingegnere, sempre regolarmente iscritti ai rispettivi albi e relative casse, se nominati amministratori di società devono invece essere iscritti alla gestione speciale INPS, in quanto il compenso non è relativo ad una prestazione facente parte della professione e quindi non soggetto al contributo alla propria cassa previdenziale.

Il contributo si applica ai compensi con gli stessi criteri stabiliti per le imposte sui redditi. Poiché fino al 1999, ai fini delle imposte, era riconosciuto un abbattimento forfetario del 5% (fino ad un massimo di 100 milioni annui) a copertura di spese varie non documentate o non documentabili, sia le imposte che il contributo erano da calcolarsi sul 95% del compenso.
Il contributo (10% o 13%) è per due terzi a carico del committente e per un terzo a carico del collaboratore. Il committente oltre che sostituto d'imposta per le ritenute d'acconto, è diventato così anche sostituto ai fini previdenziali. In altre parole è il committente il soggetto obbligato ad effettuare le ritenute ed i versamenti sia fiscali che contributivi, applicando la normativa. Il collaboratore non è obbligato né ai versamenti né ad indicare sulle ricevute o fatture la percentuale o l'ammontare delle varie ritenute.
Il versamento cumulativo (1/3+2/3) deve essere effettuato con modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento del compenso.
Il committente deve inoltre presentare una dichiarazione annuale (in precedenza trimestrale: vedi in Novità legislative, messaggio INPS del 14/06/2000 e del 12/01/2001) dei compensi corrisposti e dei contributi trattenuti e versati (modelli GLA).

I NUOVI CONTEGGI E LA NUOVA NORMATIVA

La Legge finanziaria 2000, oltre ad elevare il contributo al 13% per i non soggetti ad altre forme di previdenza, ha introdotto anche un diverso abbattimento forfetario ai fini IRPEF (e quindi indirettamente INPS) a decorrere retroattivamente già dal 1999. Per i soggetti al 10% nulla è cambiato.

Se un soggetto ha come unica fonte di reddito compensi di collaborazione coordinata e continuativa per un importo lordo fino a 40 milioni annui e come altro reddito solo quello dell'abitazione principale di proprietà non superiore a L. 1.800.000, la deduzione sale al 6% (7% dal 2001).
Quindi la nuova normativa prevede:

  • collaboratore con soli redditi di tale natura fino a 40 milioni annui e di abitazione principale fino a L. 1.800.000 annui: contributo 13% sul 94% del compenso lordo;
  • collaboratore con soli redditi di collaborazione coordinata e continuativa, ma superiori a 40 milioni annui:
    contributo 13% sul 95% del compenso lordo;
  • collaborazione coordinata e continuativa di qualsiasi importo ma in unione a qualsiasi altro tipo di reddito (professionale, di partecipazione, di impresa, di capitale, di terreni e fabbricati, occasionale, ecc.):
    contributo 13% sul 95% del compenso lordo.

L'agevolazione in questione in favore dei redditi più bassi di questa fattispecie, complica notevolmente i conteggi e gli adempimenti dei committenti. Infatti lo stesso collaboratore potrebbe non sapere se durante l'anno percepirà redditi di altra natura o se all'attuale collaborazione di importo inferiore a 40 milioni se ne aggiungeranno altre.
Il problema in particolare si presenta nei casi di ritenute contributive insufficienti in caso di conteggio del contributo sul 94% invece che sul 95% del compenso. Questa situazione potrebbe verificarsi negli ultimi mesi dell'anno quando il collaboratore risulta percettore di compensi superiori o di altri redditi non previsti.
Nel caso invece di contributi trattenuti e versati superiori al dovuto (applicati sul 95% invece che sul 94% del compenso), si può ovviare con richieste di rimborso all'INPS o addirittura compensare i maggiori versamenti effettuati con i versamenti successivi.
Ai fini dei redditi il problema non sussiste in quanto la ritenuta d'acconto del 20% è comunque sempre da operare sul compenso lordo. Sarà il collaboratore in sede di propria dichiarazione dei redditi ad indicare la percentuale di deduzione spettante sui redditi di collaborazione.

In attesa di chiarimenti si consiglia di richiedere al collaboratore una dichiarazione relativa all'esistenza o meno dei presupposti per l'applicazione della deduzione forfetaria del 6%.
In luogo di una dichiarazione autonoma e specifica, la ricevuta redatta al momento di liquidazione dei compensi potrebbe essere integrata con la dichiarazione in questione.

Non appena saranno noti chiarimenti in merito alle questioni sollevate, saranno evidenziati in questa pagina o in quella dedicata alle novità legislative.

AGGIORNAMENTO: con decreto 11 febbraio 2000, l'assicurazione INAIL è estesa ai collaboratori coordinati e continuativi:
(vedi novità legislative e inail parasubordinati).