Legge Finanziaria 2001La Finanziaria 2001 (L. 23/12/2000, n. 388) è approdata nella Gazzetta Ufficiale del 29/12/2000, n. 300. Con i suoi quasi 1000 commi ripartiti in 158 articoli, è la più corposa delle Leggi Finanziarie fino ad oggi licenziate. Come si sarà letto o sentito dai mezzi di informazione, le polemiche sono e continuano ad essere tante, essendo diventata lo strumento per elargire una serie di benefici a destra e a manca, in particolare in questo periodo ormai definitivamente pre-elettorale. Tuttavia, lo scopo di queste pagine è quello di informare i visitatori sul contenuto della Legge e quindi passiamo subito a sintetizzare le nuove disposizioni, tralasciando o solo segnalando quelle ritenute di minor interesse generale. Per le varie disposizioni viene indicato il periodo in cui entrano in vigore. Per decine di esse sono previsti regolamenti e decreti di attuazione da emettere anche in tempi non brevi. Art. 2 – Disposizione in materia di imposte sui redditi relative alla riduzione delle aliquote e alla disciplina delle detrazioni e deduzioni. 1 – Prima casa: la deduzione spetta
fino all’ammontare della rendita catastale e delle relative pertinenze e
non più fino a L. 1.800.000 (dal 1.1.2000) 2 – Variazione delle aliquote IRPEF:
3 – Detrazione per figli a carico: 4 – Sono confermate per il 2001 le detrazioni per lavoro dipendente e per reddito di lavoro autonomo o impresa già determinate per il 2000 dal D.L. 268/2000. 5 – L’ulteriore detrazione è estesa ai soli percettori di redditi di pensione, con redditi dell’abitazione principale e pertinenze e redditi di terreni fino a L. 360.000 a decorrere dal 2000. 6 – L’ulteriore detrazione per alcuni redditi di lavoro viene modificata escludendo la presenza degli assegni periodici per separazione legale ed effettiva, per scioglimento o annullamento del matrimonio, e definendo che i rapporti di lavoro dipendente inferiori ad un anno devono derivare da un contratto a tempo determinato. Le nuove detrazioni sono così modificate:
7 – La detrazione per il canone di
locazione (contratti ex legge 431/98) passa da L. 640.000 (reddito fino a
30 mil.) a L. 960.000 e da L. 320.000 (reddito 30-60 mil.) a L. 480.000 già
per il 2.000. 8 – Dal 2001 i compensi percepiti dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale per attività libero-professionale intramuraria, esercitata presso studi professionali privati, costituiscono reddito nella misura del 75% (nel 2000, 90%). 9 – Abolizione del credito d’imposta per nuove assunzioni stabilito dalla precedente finanziaria all’art. 6, commi 9-10-11. Art. 3 – Disposizioni fiscali in materia di pensioni, assegni di fonte estera, nonché di redditi di lavoro dipendente prestato all’estero. 1 – Entro il 30.06.2001 con apposita istanza possono essere dichiarati redditi di pensione e assegni esteri non denunciati fino al 1999. Non vi sono sovrattasse, pene pecuniarie o interessi se si versa almeno il 25% delle imposte calcolate per i vari anni. Le somme dovute sono da versare in 4 rate senza interessi (15.12.01-15.06.02-15.12.02-15.06.03). 2 – Per il 2001 i redditi di lavoro dipendente prestato in via continuativa ed esclusiva all’estero in zone di frontiera o Paesi limitrofi da soggetti residenti in Italia, sono esclusi dalla base imponibile. I percettori non possono essere considerati fiscalmente a carico. Art. 4 – Riduzione dell’aliquota IRPEG 1 – L’aliquota IRPEG è ridotta dal 37% al 36% dal 2001 e al 35% dal 2003. 2 - Variano di conseguenza i crediti di imposta per gli utili distribuiti da società ed enti: dal 58.73% al 56.25 (dal 2002) e al 53.85% (dal 2004). 3 – Nuovi misura degli acconti per le
società (persone giuridiche): Art. 6 – Disposizione in materia di tassazione del reddito di impresa 1 – I redditi delle società di persone sono inclusi fra quelli sottoposti a tassazione separata. 2 – Alle imprese di autotrasporto, dal 2001, compete una detrazione forfetaria di L. 300.000 per ogni auto/motoveicolo con massa complessiva a pieno carico fino a 3.500 kg. 3 – Estese fino al 2003 le deduzioni forfetarie per gli esercenti impianti di distribuzione di carburanti ex legge 448/98. 4 – Applicazione della legge Visco a società di persone e ditte individuali per il 1999 e 2000. Proroga di un anno della legge Visco per le società di capitali. 5 – Agevolazioni fiscali per imprenditoria giovanile in agricoltura e per le piccole e media imprese che effettuano investimenti in campo ambientale. Art. 7 – Incentivi per l’incremento dell’occupazione 1 – Credito di imposta di L. 800.000
per lavoratore assunto e per mese per i datori di lavoro che incrementano
i dipendenti con contratto a tempo indeterminato nel periodo dal 1.10.2000
al 31.12.2003. L’incremento è da confrontare con i dipendenti a tempo
indeterminato mediamente occupati tra il 1.10.1999 e il 30.09.2000. Art. 8 – Agevolazioni per gli investimenti nelle aree svantaggiate 1 – Credito d’imposta concesso per i titolari di reddito d’impresa che effettuano nuovi investimenti (esclusi mobili e macchine ordinarie d’ufficio) nelle aree individuate dalla Commissione delle Comunità europee e nella misura massima stabilita dalla Commissione stessa. Art. 9 – Tassazione del reddito d’impresa con aliquota proporzionale Si tratta del cosiddetto "forfettone", su cui potremo tornare con qualche analisi in futuro. Dal 2002 gli imprenditori individuali (ed anche le imprese individuali e le società di persone con alcune varianti) possono optare per l’esclusione dal reddito complessivo del reddito d’impresa. L’opzione e l’eventuale revoca successiva, sono effettuate in sede di dichiarazione e valgono per l’anno successivo a quello a cui è riferita la dichiarazione. Il reddito d’impresa viene tassato con l’aliquota prevista per le società di capitali (IRPEG) come modificata dalla presente legge (vedi Art. 4). L’imposta così calcolata (al netto di crediti d’imposta, acconti e ritenute subite) ed i relativi acconti si versano con le modalità ed i termini previsti per l’IRPEF. Le perdite di un periodo d’imposta possono essere detratte dai successivi fino al quinto. Se sono prelevati utili, essi diventano reddito per l’imprenditore che ha tuttavia diritto al credito d’imposta previsto per le società di capitali (vedi Art. 4). Le somme trasferite dall’impresa all’imprenditore, al netto di eventuali versamenti, costituiscono prelievi di utili dell’esercizio in corso e, per l’eventuale eccedenza, di quelli di esercizi precedenti. Se il prelievo supera il patrimonio si considera relativo ad utili di periodi d’imposta successivi da tassare in tali periodi. Nelle dichiarazioni dei redditi, vanno indicati separatamente il patrimonio netto formato con gli utili non distribuiti nei periodi d’imposta con questo regime e le altre componenti del patrimonio stesso. Artt. 10 e 11 – Soppressione della tassa di proprietà sugli autoscafi ed estensione fino al 2003 dei benefici del D.L. 457/97 per la pesca costiera, in acque interne e lagunari. Art. 13 – Regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo. Per le persone fisiche che
iniziano un’attività professionale o d’impresa è previsto per
l’anno d’inizio e i due successivi un regime fiscale agevolato che
prevede un’imposta sostitutiva del 10% in luogo della normale tassazione
delle persone fisiche. Questo regime è ammesso se: Art. 14 – Regime fiscale delle attività marginali A questo regime fiscale
"marginale" sono ammessi i contribuenti che nel periodo
d’imposta precedente non si sono discostati dai ricavi minimi stabiliti
dagli studi di settore e tali ricavi non siano superiori a quelli
stabiliti da appositi decreti ministeriali da emettere, e comunque non
superiori ad un massimo di 50 milioni. Art. 16 – Disposizioni in materia di base imponibile IRAP Dal 2000, sono esclusi dalla
base imponibile alcuni interventi di enti pubblici e borse di studio e i
contributi versati per i dipendenti disabili. Per società di capitali ed
enti pubblici e privati sono ammessi in deduzione dalla base imponibile i
seguenti importi: Art. 18 - 19 - Modifiche alla disciplina dei versamenti ICI La prima rata ICI (da
versare al 30 giugno) è portata al 50% dell’imposta dovuta calcolata
sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno
precedente. La seconda rata da versare sempre entro il 20 dicembre è pari
al saldo dell’imposta per l’intero anno. Art. 20 – Semplificazione per l’INVIM decennale Entro il 31 marzo 2001 può essere versata un’imposta sostitutiva pari allo 0,10% del valore catastale invece dell’INVIM decennale in scadenza nel 2002. Previsto un decreto per le modalità. Artt. da 21 a 29 – Disposizioni varie in materia di energia con riduzioni varie per determinate categorie. Art. 30, 31 e 32 – Disposizioni in materia di valore aggiunto Modifiche IVA in materia di
lotto, lotterie e pesca e abolizione del regime speciale per giochi di
abilità. Art. 37 – Modifiche al Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza Variazione di regole sul
commercio di beni antichi o usati. Art. 38 e 39 – Nulla osta rilasciato dall’amministrazione finanziaria per gli apparecchi di divertimento e trattenimento Per gli apparecchi in oggetto è previsto un nulla osta e l’installazione di dispositivi di controllo. La materia sarà regolata da appositi decreti. Per il periodo transitorio è previsto un nulla osta provvisorio con validità 4 mesi. I successivi articoli riguardano in generali gli enti pubblici (vendita di immobili, controllo della spesa ecc.) Artt. da 69 a 82 – Interventi diversi in materia previdenziale e sociale Dal 1.1.2001 è applicata la
rivalutazione automatica all’inflazione delle pensioni in misura
variabile dal 75% al 100%. Artt. da 83 a 101 – Interventi nel settore sanitario Eliminazione progressiva dei
ticket sanitari, sospensione del "sanitometro" e conferma della
esenzioni attualmente vigenti. Artt. da 103 a 115 – Disposizioni per agevolare l’innovazione e interventi in materia ambientale Istituzione di un Fondo di
garanzia a copertura dei rischi sui crediti erogati da banche e
intermediari finanziari. Artt. da 116 a 120 – Interventi in materia di lavoro Misure per favorire
l’emersione del lavoro irregolare consistenti in sgravi contributivi per
le aziende che in pratica denunciano i lavoratori completamente "in
nero" che variano in 5 anni dal 100% al 20%. Riduzione delle sanzioni
per mancato o ritardato pagamento di contributi. Artt. da 121 a 130 – Interventi in materia di agricoltura Interventi per
ristrutturazione di imprese agricole in difficoltà e per agevolare la
raccolta dei prodotti agricoli. Artt. da 131 a 143 – Trasporti – Sicilia – Protezione civile Interventi in materia di
trasporti e di infrastrutture viarie. Artt. da 144 a 158 - Interventi in materia di investimenti pubblici – Disposizioni in settori diversi – Norme finali ed entrata in vigore della legge In particolare l’art. 145
(Altri interventi) è composto da 99 commi. Anche la sola elencazione
sintetica delle decine di disposizioni occuperebbe uno spazio quasi pari a
quello fino ad ora utilizzato. Si prega di scusare eventuali inesattezze od omissioni dovute alla preoccupazione di ridurre al minimo i tempi di messa in linea di questa pagina
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