Istruzioni
INAIL sull'assicurazione dei lavoratori parasubordinati
Circolare n. 32 del 11
aprile 2000
[Per
le nuove collaborazioni coordinate e continuative clicca
qui]
A soli 4 giorni dal termine
ultimo per la denuncia d'esercizio o la variazione del rischio assicurato
previsto per la prima applicazione della norma, l'INAIL ha diramato la
circolare in intestazione con il riepilogo degli obblighi dei committenti.
Circa un mese prima erano uscite alcune prime istruzioni dell'Istituto che
tuttavia lasciavano parecchi dubbi sulle modalità pratiche di osservanza
dell'art. 14, comma 2 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.
Tale decreto prevede l'obbligo di assicurazione anche per dirigenti e
sportivi professionisti, per i quali tuttavia saranno emanati successivi
decreti.
Il sunto delle citate "Prime istruzioni INAIL", a suo tempo
inserito nelle Novità, è ora sostituito da questa pagina relativa alla
circolare in oggetto. Di seguito in corsivo sono indicati i commenti e le
considerazioni di chi scrive.
La circolare definisce
innanzitutto chi sono i LAVORATORI PARASUBORDINATI, fornendo
alcune esemplificazioni. [dal 1.1.2001 nuova disciplina clicca
qui]
Per lavoratori parasubordinati si intendono tutti coloro che svolgono
un'attività indicata all'art. 49, comma 2, lettera a) del D.P.R. 917/86,
meglio noto come Testo unico Imposte sui Redditi o Tuir, e che sono
percettori di "redditi derivanti dagli uffici
di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri
enti con o senza personalità giuridica, dalla collaborazione a giornali,
riviste, enciclopedie e simili, dalla partecipazione a collegi e
commissioni e da altri rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa." La norma continua definendo le
caratteristiche del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa:
"Si considerano tali i rapporti aventi per
oggetto la prestazione di attività, non rientranti nell'oggetto dell'arte
o professione esercitata dal contribuente ai sensi del comma 1, che pur
avendo contenuto intrinsecamente artistico o professionale sono svolte
senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel
quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi
organizzati e con retribuzione periodica prestabilita."
SOGGETTI OBBLIGATI
La circolare continua individuando
alcune tipologie di collaborazione coordinata e continuativa che rientrano
nell'obbligo assicurativo. (Quelle che seguono sono solo
puntualizzazioni su alcune figure di collaboratori coordinati e
continuativi.).
SINDACI E REVISORI - L'obbligo vale se la carica è ricoperta da soggetti
per i quali l'ordinamento della professione abitualmente esercitata non
prevede esplicitamente lo svolgimento di questa funzione. E' il caso
dell'avvocato in quanto l'attività di sindaco non è prevista
dall'ordinamento professionale forense. Sono esclusi dall'obbligo
assicurativo ragionieri e dottori commercialisti perché i due ordinamenti
professionali prevedono espressamente tale attività come propria della
professione. Sono nuovamente obbligati gli iscritti nel Registro dei
Revisori Contabili (tranne coloro che sono anche ragionieri e dottori
commercialisti) in quanto l'iscrizione dà solo il diritto al titolo e
abilita il soggetto allo svolgimento della mansione, ma il Registro in sé
non costituisce un ordine professionale (Circ. Min. n. 108/E - 3.5.96).
AMMINISTRATORI DI SOCIETA' - La carica prevede l'obbligo assicurativo
anche se ricoperta da ragionieri e dottori commercialisti secondo le
circolari ministeriali 97/E-9.4.98 e 141/E-4.6.98. La circolare INAIL
ritiene esclusi gli amministratori delegati ai quali il consiglio
d'amministrazione ha delegato tutti i poteri di
gestione. Analogamente si può ritenere a questo punto che anche
l'amministratore unico a cui sono stati conferiti tutti i poteri di
ordinaria e straordinaria amministrazione, possa essere escluso
dall'obbligo, con l'eccezione di quanto previsto sotto per i
soci-amministratori.
COMPONENTI DI COMMISSIONI E COLLEGI - Sono soggetti all'obbligo se
ricorrono le caratteristiche sopra definite dalla norma.
COLLABORATORI DI GIORNALI, RIVISTE, ENCICLOPEDIE E SIMILI - Sono escluse
le collaborazioni in cui viene ceduta un'opera dell'ingegno secondo la
normativa che disciplina il diritto d'autore. Rientrano nell'obbligo
pertanto i collaboratori che si occupano della correzione delle bozze o
forniscono notizie per la redazione dell'articolo.
AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO - Se la prestazione è resa da un condomino
(che svolge altra attività lavorativa) a seguito di nomina da parte
dell'assemblea condominiale, è collaborazione coordinata e continuativa
soggetta all'obbligo assicurativo. Se invece l'attività viene svolta in
maniera sistematica e abituale, con mezzi organizzati e nei confronti di
più condomini, la stessa è da considerarsi esercizio abituale di lavoro
autonomo, qualunque sia la qualificazione giuridica del rapporto con il
singolo condominio e indipendentemente dall'esercizio di altre attività
economiche o lavorative (Cir. Min. Fin. n. 77-24.12.92 e Sentenza Corte di
Cassazione n. 6671-24.7.96).
SOCI-AMMINISTRATORI - Questi soggetti rientravano già nell'obbligo
assicurativo se esercitano attività ricomprese nell'art. 1 del Testo
Unico per l'assicurazione obbligatoria (D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124).
INSEGNANTI - Possono considerarsi collaborazioni coordinate e continuative
anche alcuni rapporti tra insegnanti e scuole private o pubbliche (non
inquadrabili nello schema giuridico del lavoro subordinato) quando, ad
esempio, il compenso è determinato in base alla professionalità o alle
singole prestazioni, non è imposto un orario prestabilito, non sono
previsti vincoli o sanzioni, il docente è libero nella scelta delle
modalità degli argomenti, entrambe le parti intendano escludere la
subordinazione.
ATTIVITA' SOGGETTE
ALL'OBBLIGO DI ISCRIZIONE
Tutti i suddetti lavoratori parasubordinati sono obbligatoriamente da
assicurare se svolgono le attività previste dall'art. 1 del citato Testo
Unico del 1965 ed in più se, per l'esercizio delle loro mansioni,
conducono personalmente veicoli a motore non in via occasionale. In
pratica l'art.
1 (consultabile sul sito INAIL cliccando sul link) copre ogni
possibile attività e basta l'utilizzo di un computer o di una
calcolatrice per far scattare l'obbligo. La circolare esclude
l'obbligo assicurativo se l'uso del veicolo è limitato al tragitto
dall'abitazione al luogo di lavoro o tra due posti di lavoro se il
collaboratore ha più rapporti.
ADEMPIMENTI DEI COMMITTENTI
Il decreto stabilisce che il committente è tenuto a tutti gli adempimenti
del datore di lavoro previsti dal Testo Unico 1965 e quindi:
- iscrizione del lavoratore con denuncia d'esercizio e apertura posizione
assicurativa se l'attività effettivamente svolta dal lavoratore non
rientra fra le lavorazioni già denunciate (in sede di prima applicazione
della norma entro il 15 aprile - poi contestualmente, cioè entro 5
giorni) o denuncia di variazione dei soggetti da assicurare;
- pagamento dei premi alle scadenze di legge o fissate dall'INAIL;
- denuncia di infortunio o malattia professionale secondo le modalità del
Testo unico;
- denuncia nominativa dei lavoratori assicurati;
- registrazioni obbligatorie su tutti i libri previsti dalla normativa del
lavoro (libro paga, matricola, presenze, infortuni). Si spera che
questa ultima pesante incombenza venga semplificata.
Se il collaboratore ha più rapporti, tutti i committenti devono attivare
le procedure di cui sopra.
PREMIO ASSICURATIVO e BASE
IMPONIBILE
Il premio assicurativo, un terzo a carico del collaboratore e due terzi a
carico del committente, è calcolato in base al tasso applicabile per
l'attività svolta, sull'ammontare dei compensi effettivamente percepiti.
Questi compensi sono determinati con riferimento alle disposizioni
dell'art. 50, comma 8 del D.P.R. 917/86 (TUIR) e cioè:
- compensi in denaro e natura percepiti nel periodo di imposta, anche
sotto forma di partecipazione agli utili
- con esclusione delle somme documentate e rimborsate per spese viaggio,
alloggio e vitto relative alle prestazioni effettuate fuori del territorio
comunale (di residenza del lavoratore)
- ridotte del 5% o del 6% (vedi
Finanziaria 2000 e Contributo
13%-10% INPS in Archivio argomenti di questo sito) a titolo di
deduzione forfetarie delle altre spese per compensi fino a 100 milioni di
lire. (deduzione abolita dal 2001 dal Collegato
alla Finanziaria 2000)
L'importo così determinato costituisce la base imponibile su cui
calcolare il premio dovuto all'interno dei limiti minimo e massimo
attualmente in vigore (min. L. 21.382.000 - max L. 39.709.000 annue).
Questi limiti riguardano tutti i compensi percepiti dal
parasubordinato per compensi di collaborazione coordinata e continuativa
con uno o più committenti anche contemporaneamente. I limiti annuali di
cui sopra sono divisibili in dodicesimi rapportati ai mesi, o frazione di
mese, di durata del rapporto.
Questa disposizione, nel caso di rapporti di collaborazione con più
committenti da parte di un singolo subordinato, comporta che i vari
committenti conoscano l'ammontare dei compensi corrisposti dagli altri per
poter determinare la propria quota proporzionale da dichiarare all'INAIL,
sempre all'interno dei minimali e massimali annui.
La circolare fa alcuni esempi. - Ricordiamo i limiti: minimale anno =
21.382.000, massimale annuo = 39.709.000, pari a minimale mese 1.781.835 e
massimale mese 3.309.085.
1) BASE IMPONIBILE PER UNICO RAPPORTO
ANNUALE (anno solare) CON UN SOLO COMMITTENTE
a) rapporto annuale coincidente con anno
solare - Compensi complessivi L. 36.000.000
il compenso è compreso tra min e max annui e quindi base imponibile da
dichiarare = 36.000.000
b) rapporto inferiore all'anno - mesi 8 -
Compensi complessivi L. 12.000.000
12.000.000 : 8 = 1.500.000 mensili medie inferiori al minimale mensile -
base imponibile = 1.781.835 (min) x 8 = 14.254.684 da dichiarare
c) rapporto inferiore all'anno - mesi 10
Compensi complessivi L. 40.000.000
40.000.000 : 10 = 4.000.000 mensili medio superiore a massimale mensile -
base imponibile = 3.309.085 (max) x 10 =
33.090.850 da dichiarare
2) BASE IMPONIBILE PER DUE O PIU'
RAPPORTI DIVERSI DI DURATA TOTALMENTE COINCIDENTE
a) compenso medio mensile compreso tra
minimale e massimale
| Committenti |
Durata
rapporto |
Compensi |
Compenso
medio mensile |
| A |
10/01 - 30/06 = 6
mesi |
3.000.000 |
: 6 = 500.000 |
| B |
10/01 - 30/06 = 6
mesi |
9.000.000 |
: 6 = 1.500.000 |
| C |
10/01 - 30/06 = 6
mesi |
6.000.000 |
: 6 =
1.000.000 |
| |
TOTALI |
18.000.000 |
3.000.000 |
Poichè il compenso complessivo medio
mensile di 3.000.000 è compreso tra minimale e massimale per ognuno dei
committenti la base imponibile da dichiarare coincide con quello stabilito
per il relativo rapporto di collaborazione.
b) compenso medio mensile inferiore al
minimale
| Committenti |
Durata
rapporto |
Compensi |
Compenso
medio mensile |
%
Compensi medi mensili
su compenso globale
|
| A |
10/01 - 31/03 = 3
mesi |
1.500.000 |
: 3 = 500.000 |
41.7 % |
| B |
10/01 - 31/03 = 3
mesi |
1.200.000 |
: 3 = 400.000 |
33.3 % |
| C |
10/01 - 31/03 = 3
mesi |
900.000 |
: 3 = 300.000 |
25.- % |
| |
TOTALI
|
3.600.000
|
1.200.000
|
100
%
|
Poichè il compenso medio mensile
(1.200.000) è inferiore al minimale mese (1.781.835), tutte le basi
imponibili devono essere rapportate al minimale in proporzione alle
incidenze sul compenso globale. Pertanto:
per A il 41.7% di 1.781.835 = 743.025 x 3 mesi = 2.229.075 (importo da
dichiarare)
per B il 33.3% di 1.781.835 = 593.351 x 3 mesi = 1.780.053 (importo da
dichiarare)
per C il 25.-% di 1.781.835 = 445.459 x 3 mesi = 1.336.377 (importo da
dichiarare)
c) compenso medio mensile superiore al
massimale
| Committenti |
Durata
del rapporto |
Compensi |
Compenso
medio mensile |
%
Compensi medi mensili
su compenso globale |
| A |
01/02 -15/06 = 6
mesi |
5.000.000 |
: 5 = 1.000.000 |
28.57 % |
| B |
01/02 -15/06 = 6
mesi |
10.000.000 |
: 5 = 2.000.000 |
57.15 % |
| C |
01/02 -15/06 = 6
mesi |
2.500.000 |
: 5 = 500.000 |
14.28 % |
| |
TOTALI |
17.500.000 |
3.500.000 |
100 % |
Poichè il compenso medio mensile è
superiore al massimale mensile, tutte le basi imponibili devono essere
rapportate ad esso sulla base dei compensi percentuali mensili.
per A il 28.57% di 3.309.085 = 945.405 x
5 mesi = 4.727.025 (importo da dichiarare)
per B il 57.15% di 3.309.085 = 1.891.143 x 5 mesi = 9.455.715 (importo da
dichiarare
per C il 14.28% di 3.309.085 = 472.537 x 5 mesi = 2.362.685 (importo da
dichiarare)
3) BASE IMPONIBILE PER DUE O PIU'
RAPPORTI CON COMMITTENTI DIVERSI, DI DURATA IN PARTE COINCIDENTE
| Committenti |
Durata
del rapporto |
Compensi |
Compenso
medio |
| A |
10/01 - 31/03 = 3
mesi |
4.500.000 |
: 3 = 1.500.000 |
| B |
01/02 - 20/05 = 4
mesi |
16.000.000 |
: 4 =
4.000.000 |
| |
TOTALI |
20.500.000 |
5.500.000 |
Poiché i due rapporti si svolgono
contemporaneamente solo per il periodo 1 febbraio - 31 marzo, il
committente A per gennaio verserà il minimale mensile di L. 1.781.835, in
quanto il compenso medio mensile di gennaio è inferiore, mentre il
committente B per aprile e maggio verserà il massimale di L. 3.309.085 in
quanto il compenso medio mensile per questi due mesi è superiore. Per i
due mesi in coincidenza (febbraio e marzo) occorre comportarsi come
nell'esempio 2-c) considerando che per questo periodo il compenso medio è
di 5.500.000, superiore al minimale che sarà pertanto il totale che A e B
dovranno dichiarare in proporzione al compenso medio corrisposto da
ognuno. La percentuale da imputare ad A è il 27.27% (1.500.000 su
5.500.000), mentre quella per B è il 73.73% (4.000.000 su 5.500.000).
La situazione può essere riepilogata come segue:
| Imponibile
Committente A |
Mesi |
Imponibile
Committente B |
Totali |
| L.1.781.385
(minimale mensile) |
Gennaio |
- 0 - |
L. 1.781.385 |
| L. 902.387
(27.27% del massimale di 3.309.085) |
Febbraio |
L. 2.406.698
(72.73% di 3.309.085) |
L. 3.309.085 |
| L. 902.387
(27.27% del massimale di 3.309.085) |
Marzo |
L. 2.406.698
(72.73% di 3.309.085) |
L. 3.309.085 |
| - 0 - |
Aprile |
L. 3.309.085
(massimale mensile) |
L. 3.309.085 |
| - 0 - |
Maggio |
L. 3.309.085
(massimale mensile) |
L. 3.309.085 |
PAGAMENTO DEL PREMIO
La norma istitutrice dell'assicurazione
INAIL per i parasubordinati (D.Lgs. 38/2000) non dispone nulla riguardo al
pagamento del premio. Di conseguenza l'INAIL presuppone che valgano gli
articoli 28 e 44 del Testo Unico 1965 che prevede un rata anticipata sui
compensi pattuiti o presunti e una regolazione sui compensi effettivamente
corrisposti al 31 dicembre di ogni anno, da pagare in autoliquidazione
entro il 16 febbraio dell'anno successivo.
Pertanto, in caso di instaurazione di un nuovo rapporto assicurativo, il
pagamento del premio sarà richiesto dalla Sede INAIL competente. Se i
collaboratori saranno invece inseriti in una posizione assicurativa del
committente già in essere (denuncia di variazione), l'INAIL potrà
eventualmente richiedere l'integrazione del premio anticipato.
L'obbligo del versamento dei premi complessivi (compresa la quota del
collaboratore) spetta esclusivamente al committente.
REGOLAZIONE DELLE QUOTE FRA
COMMITTENTE E COLLABORATORE
Il D.Lgs. 38/2000 lascia libere le parti
sulla regolazione dei rapporti patrimoniali tra committente e
collaboratore.
In altre sarà stabilito dalle parti come e quando il collaboratore
rimetterà la quota di un terzo a proprio carico al committente. Non
ritengo sia il caso, almeno in occasione dei primi pagamenti di
corrispettivi, di includere la "ritenuta" INAIL all'interno
della ricevuta rilasciata dal collaboratore, quanto meno in occasione di
più rapporti. Occorre innanzitutto conoscere immediatamente la
percentuale del premio assicurativo. La determinazione della base
imponibile abbiamo visto che non è così agevole e già in occasione di
ogni regolazione mensile ogni committente deve conoscere quanto hanno
corrisposto gli altri (una piccola parentesi: la privacy in questi casi
non vale?). Penso pertanto che periodicamente, nel momento in cui il
committente riceve l'importo da corrispondere come anticipo dall'INAIL, in
occasione della scadenza di febbraio del saldo o in occasione della
cessazione del rapporto di collaborazione in corso d'anno, le parti si
accordino sulla regolazione delle proprie quote attivando le varie
procedure di calcolo esemplificate. Sarà sufficiente una ricevuta, questa
volta rilasciata dal committente, per l'incasso del terzo a carico del
collaboratore.
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