Indennità
di trasferta - Rimborsi spese - Rimborsi chilometrici
Dal 1/1/2001 il reddito dei collaboratori
coordinati e continuativi non è più considerato reddito di lavoro
autonomo ma reddito assimilato a quello di lavoro dipendente (vedi Collegato
alla Finanziaria 2000)
Pertanto per tutti i collaboratori coordinati e continuativi (nel cui
ambito sono inclusi anche gli amministratori, sindaci e revisori di enti e
società) sono previsti gli adempimenti richiesti per i dipendenti per
quanto riguarda la normativa del lavoro in campo assistenziale e
assicurativo (INPS e INAIL).
Tralasciando gli adempimenti e le modalità
per la corresponsione dei compensi e i relativi obblighi in materia di
scritture e registri obbligatori, viene sintetizzato di seguito quanto
previsto per trasferte e rimborsi spese valevoli dal 1° gennaio 2001 sia
per i dipendenti che per i collaboratori coordinati e continuativi.
Per semplicità sarà utilizzato il
termine "collaboratore" sia per i dipendenti che per i
collaboratori coordinati e continuativi, amministratori inclusi.
RIMBORSI SPESE PER TRASFERTA FUORI
DAL COMUNE SEDE DI LAVORO
Indennità forfetaria di trasferta.
Le indennità di trasferta fuori
dal comune sede di lavoro, sono escluse da IRPEF in capo al collaboratore
fino a L. 90.000 per giornata intera (all'estero L.
150.000). In aggiunta all'indennità forfetaria è possibile corrispondere
rimborsi analitici per le sole spese di viaggio e trasporto,
sempre escluse dall'imponibile IRPEF.
In questo caso tutti gli altri rimborsi per vitto e alloggio sono soggetti
ad IRPEF in quanto si considerano già compresi nell'indennità forfetaria
di trasferta. Questa non è più applicabile dopo 240 giorni di trasferta continuata
nella stessa località.
Trasferte con rimborso a piè di lista.
Nel caso di trasferte con
rimborso analitico delle spese (rimborso cioè delle spese effettivamente
sostenute dal collaboratore senza corresponsione di indennità
forfetaria), sono esclusi dal reddito del dipendente tutti i rimborsi
relativi a:
- spese di viaggio (aereo, treno, nave, ecc.) comprese le indennità
chilometriche per uso dell'auto propria nei limiti delle tariffe ACI
rilevate per i diversi modelli di autovetture;
- spese di vitto e alloggio;
- spese varie non documentabili (es. mance, telefonate, lavanderia e
stireria) fino ad un massimo di L. 30.000 giornaliere (L. 50.000
all'estero) purché analiticamente elencate ed attestate dal collaboratore
(C.M. 23.12.97, n. 326/E).
La stessa circolare ha ammesso che i biglietti di viaggio per utilizzo di
mezzi pubblici valgono come documentazione anche se anonimi e sempre se
esposti analiticamente in nota spese e inerenti alla trasferta.
Per le trasferte all’estero, già dal 1984 è considerata idonea
documentazione delle spese, quella conforme alla normativa del paese
estero in cui sono sostenute, anche se diversa dalla documentazione
italiana.
Trasferte a rimborso misto.
E' il caso in cui al collaboratore viene riconosciuta un'indennità
forfetaria e un rimborso parziale delle spese.
In questo caso i limiti di esclusione IRPEF esaminati all'inizio, sono così
ridotti:
- riduzione di un terzo del limite d'esenzione (quindi L. 60.000 per
l'Italia e L. 100.000 per trasferte all'estero) se il datore di lavoro
rimborsa o fornisce gratuitamente al collaboratore alternativamente
l'alloggio o il vitto;
- riduzione di due terzi dei limiti d'esenzione (quindi L. 30.000 Italia,
L. 50.000 estero) se il datore di lavoro rimborsa o fornisce gratuitamente
al collaboratore sia l'alloggio che il vitto.
RIMBORSO SPESE PER TRASFERTA ENTRO
IL COMUNE SEDE DI LAVORO.
All'interno del comune
sede di lavoro sono esenti da IRPEF solo i rimborsi delle
spese di trasporto documentate dal vettore (biglietto tram, autobus,
ricevuta taxi), sempre analiticamente elencati ed attestati dal
collaboratore.
Sono esclusi i rimborsi per l'uso dell'auto propria.
RIMBORSO SPESE AL COLLABORATORE PER USO
AUTO PROPRIA
I rimborsi spese per trasferte con
utilizzo da parte del collaboratore dell'auto, sono esclusi da IRPEF se
sono applicate le Tariffe predisposte dall'ACI e fino al limite di 17 cv.
fiscali per le auto a benzina o 20 cv. fiscali se diesel. Se il
collaboratore utilizza un'auto propria superiore ai limiti di cui sopra,
si hanno due alternative:
a) rimborso spese in base alla tariffa ACI per l'auto effettivamente
utilizzata - la parte di costo rimborsata superiore a quella di un'auto
similare di 17 cv. o 20 cv. - non è detraibile da parte dell’azienda
committente
b) rimborso spese utilizzando la tariffa ACI per un'auto inferiore
rientrante nei limiti di esenzione.
Il rimborso chilometrico deve essere
riferito al chilometraggio complessivo annuo dell’auto, effettuato cioè
sia per uso privato che per lavoro. Se si è provveduto su un valore
stimato inferiore a quello effettivamente percorso nell’anno in cui si
sono verificati i rimborsi, occorre ricalcolare e conguagliare gli importi
per i chilometri rimborsati ad una tariffa superiore.
Deducibilità delle spese rimborsate e
spese auto da parte delle aziende
Esaminiamo infine gli aspetti fiscali
dalla parte delle aziende che corrispondono i rimborsi fin qui esaminati.
Le indennità di trasferta ed i rimborsi di spese viaggio sono interamente
deducibili.
I rimborsi a piè di lista analitici (quindi non forfetari) di spese vitto
e alloggio per le trasferte del collaboratore, sono deducibili per un
importo giornaliero fino a L. 350.000 (L. 500.000 se
all'estero). Se l'azienda mette gratuitamente a disposizione del
collaboratore un alloggio nel luogo di trasferta bisogna tener conto, per
i limiti di cui sopra, del costo specifico dell'alloggio per i giorni
effettivi della trasferta.
I rimborsi per l'utilizzo dell'auto privata del collaboratore sono
deducibili nei limiti indicati in precedenza secondo le tariffe ACI. Agli
stessi limiti sono soggette le auto noleggiate dal dipendente per
effettuare la trasferta.
Ai fini IRAP i rimborsi chilometrici non sono deducibili.
AUTO AZIENDALI IN USO AI DIPENDENTI
Per completezza riassumiamo infine la
normativa riguardante le auto aziendali concesse in uso ai dipendenti,
rientranti nella disciplina dei cosiddetti fringe benefits,
riprendendo in questo caso la distinzione dei termini dipendente e
collaboratore. Avremo la seguente casistica.
Auto assegnate ai dipendenti:
- in uso solo personale: l'azienda deduce interamente i
costi fino all'importo del fringe benefit che costituisce imponibile per
il dipendente (il compenso in natura deve essere determinato in base al
valore normale del bene o servizio, intendendosi per valore normale il
prezzo o corrispettivo di mercato);
- in uso promiscuo (per lavoro e personale) per la maggior
parte del periodo d'imposta: l'azienda deduce tutti i costi eccedenti se
l'automezzo è dato in uso promiscuo per la maggio parte dell'anno (anche
considerando dipendenti diversi) purché tale utilizzo risulti da idonea
documentazione, come ad esempio una clausola nel contratto di lavoro o una
sua successiva integrazione; il reddito attribuito al dipendente è pari
al 30% dell'importo costituito dal rimborso chilometrico per una
percorrenza convenzionale di 15.000 km annui, come da apposite tabelle
predisposte a questo scopo dall’ACI allegate ogni anno ad un decreto del
Ministero delle finanze. L'importo addebitato al dipendente va
ragguagliato ai giorni di effettivo utilizzo da parte di ogni dipendente
in corso d'anno;
- in uso promiscuo per meno di metà del periodo di imposta:
i costi eccedenti il fringe benefit sono deducibili secondo le regole
generali previste per le auto aziendali e cioè 50% degli ammortamenti e
canoni leasing delle autovetture calcolandoli fino ad un limite di valore
pari a L. 35 milioni per auto (per i rappresentanti deduzione l'80% e
valore massimo pari a L. 50 milioni). Sempre al 50%, sono detraibili tutte
le spese di gestione del veicolo.
Abbiamo ripreso la differenziazione dei
termini, come detto all’inizio di questo paragrafo, in quanto fino al
31.12.2000 per le auto dato ad esempio in uso promiscuo agli
amministratori le regole erano le seguenti:
il compenso in natura determinato in base
al valore normale del bene o servizio (in questo caso l‘uso dell’auto)
era interamente deducibile per l’azienda; la parte che eccedeva il
fringe benefits imputato all’amministratore era deducibile al 50%.
In considerazione del fatto che il
reddito dell’amministratore è ora considerato assimilato al reddito di
lavoro dipendente e non più reddito di lavoro autonomo di natura
professionale o artistica derivante da collaborazioni coordinate e
continuative (ex. art. 50 del TU.I.R), si verifica la stessa possibilità
prevista sopra per l’auto in uso promiscuo a dipendenti per la maggior
parte dell’anno?
DOCUMENTAZIONE DELLE SPESE
Tutta la documentazione deve essere il più
possibile precisa e dettagliata.
Per le spese a piè di lista indicare nel prospetto riepilogativo: data,
descrizione, documento allegato e importo.
Per i rimborsi chilometrici indicare: data, percorso, società, enti o
persone visitati, chilometri percorsi.
Tutti i riepilogativi delle spese devono riportare i dati del
collaboratore e la sua firma (importante in quanto attesta natura e
quantità della spesa, in particolare per quelle non documentate o i
biglietti di viaggio non intestati come i biglietti ferroviari o
autostradali).
Se il totale della nota spese è superiore a L. 150.000, applicare una
marca da bollo da L. 2.500.
Qualora il collaboratore abbia acquistato
beni o servizi documentati da fattura intestata all'azienda, la stessa
dovrà essere regolarmente registrata ai fini IVA. Il collaboratore
consegnerà quindi la fattura separatamente dalla documentazione allegata
alla nota spese. In questa sarà sufficiente indicare: "giorno xx/xx,
pagata fattura n. xxx ditta YY", allegando fotocopia tra la
documentazione.
Si consideri infine che incomplete o
inesatte note spese, considerate regolari, se contestate in seguito a
verifiche sia dell’amministrazione finanziaria che degli istituti ed
enti previdenziali e assicurativi, potrebbero comportare oltre alla
ripresa fiscale per reddito non dichiarato da parte del collaboratore,
anche sanzioni per l’inosservanza degli obblighi previdenziali e
assicurativi.
CONSIDERAZIONI PER ALCUNE SITUAZIONI
PARTICOLARI
Mentre per i dipendenti nulla cambia dal
1/1/2001, diversa è la situazione per i collaboratori coordinati e
continuativi e quindi anche per gli amministratori.
I collaboratori coordinati e continuativi fino al 31.12.2000 avevano
sempre diritto al rimborso delle spese viaggio in esenzione IRPEF per
trasferte fuori dal comune di residenza o dove avevano il domicilio
fiscale. Ora, essendo assimilati ai dipendenti, avrebbero diritto al
rimborso solo per trasferte fuori dal luogo sede di lavoro dell’azienda
committente o amministrata.
Pertanto i trasferimenti tra luogo di residenza e sede di lavoro sarebbero
ora assoggettati ad IRPEF se rimborsati dall’azienda secondo le regole
già valevoli per i dipendenti.
La recentissima presa di posizione
dell’Amministrazione finanziaria nel corso della videoconferenza del
18/01/2001 ha parzialmente migliorato la situazione di assoluta incertezza
creatasi con l’avvio delle nuove norme e di alcune interpretazioni
dell’INPS sull’argomento. Nella videoconferenza l’Agenzia delle
entrate ha sostanzialmente risolto il problema come segue:
- se il collaboratore (in particolare gli amministratori) è tenuto a
svolgere la propria attività presso un determinato luogo di lavoro sulla
base del contratto stipulato con il committente, la trasferta ed i
rimborsi spese sono esenti da IRPEF solo se relativi a viaggi/trasferte
fuori da tale sede di lavoro;
- se nel contratto di collaborazione non è precisato che il collaboratore
sia tenuto a svolgere la propria attività presso una determinata sede di
lavoro, la trasferta ed i rimborsi spese sono esenti da IRPEF (sempre
secondo le regole sopra sintetizzate) se relativi a viaggi/trasferte fuori
dal proprio domicilio fiscale.
Questo è particolarmente importante per
amministratori che non percepiscono compensi e possono essere chiamati a
svolgere parte della propria attività in determinate occasioni (es.
partecipazione a consigli d’amministrazione) presso la sede della società
distante magari parecchi chilometri dal proprio domicilio fiscale. Secondo
l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate la trasferta o il
rimborso chilometrico corrisposto, non costituiranno reddito mentre
applicando strettamente il dettato del D.L. 268/2000 (riconfermato dalla
circolare ministeriale 207 del 16.11.2000), il solo fatto che percepiscano
un rimborso chilometrico soggetto ad IRPEF (magari poche decine di
migliaia di lire al mese) per i trasferimenti da casa all’azienda, fa
scattare l’obbligo dei versamenti alla gestione separata ed una serie di
altri adempimenti.
Sarebbe opportuno che questa
interpretazione dell’Agenzia delle Entrate fosse quanto meno
riconfermata a livello ministeriale per maggiore tranquillità di tutti.
La situazione venutasi a creare a seguito
dell’entrata in vigore della nuova normativa per i collaboratori
coordinati e continuativi (alcune aziende nell’incertezza, hanno sospeso
ogni compenso e rimborso in attesa di sicure indicazioni), si spera venga
semplificata o meglio definita al più presto. |