Le nuove
collaborazioni coordinate e continuative
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Bozza del contratto delle collaborazioni coordinate e relativi accessori (documento word) |
Dal 1° gennaio 2001 i compensi per le collaborazioni coordinate e continuative non sono più considerate redditi di lavoro autonomo ma redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
In altre parole un esercito di:
amministratori, sindaci o revisori di società, associazioni o enti;
collaboratori di giornali, riviste, enciclopedia e simili;
partecipanti a collegi e commissioni;
altre collaborazioni senza vincolo di subordinazione nell’ambito di un rapporto unitario e continuativo, senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita
vengono assimilati ai lavoratori dipendenti.
Questo è quanto ha stabilito il Collegato alla Finanziaria 2000 (legge 21.11.2000, n. 342).
Le considerazioni che seguono sono basate sull’esame di quanto disponibile alla data della loro stesura (11/12/2000) e cioè il testo del Collegato alla Finanziaria 2000 e la circolare ministeriale n. 207/E del 16 novembre 2000.
Il trasferimento dei redditi dei
collaboratori nella categoria dei "dipendenti assimilati" è
prescritto dall’art. 34 del Collegato che elimina completamente la
lettera a) del comma 2 dell’art. 49 (Redditi di lavoro autonomo) del
Tuir (D.P.R. 917/1986 e succ. modif.) e aggiunge la lettera c-bis) al
comma 1 dell’art. 47 (Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente).
Conseguentemente sono modificati altri articoli del Tuir e del D.P.R.
600/1973 per coordinarli alla nuova disciplina.
Nel trasferimento dall’art. 49 all’art. 47 il testo subisce alcune
modifiche.
Esaminiamo il tutto cercando di
riconsiderare in particolare la disciplina che regolerà dal 1° gennaio
2001 i rapporti degli amministratori di società e degli altri
collaboratori coordinati e continuativi ed i loro committenti e di tutti
costoro con fisco e istituti previdenziali.
Teniamo presente che mentre con la precedente normativa (in vigore fino al
31/12/2000), esistevano significative differenze fra amministratori e
"collaboratori", dal 1° gennaio la distinzione tra le due
figure si riduce a poche varianti di minore importanza. Per praticità,
nel proseguire l’esposizione, indicheremo semplicemente come
"collaboratori" sia gli amministratori (e sindaci e revisori)
che tutti quei lavoratori indipendenti che in questi ultimi anni hanno
raggiunto una consistenza numerica ragguardevole effettuando prestazioni
per uno o più committenti sulla base di un contratto scritto o verbale di
collaborazione.
IL CONTRATTO DI COLLABORAZIONE
Iniziamo naturalmente dallo strumento che fa nascere la collaborazione.
Per gli amministratori il rapporto viene regolato dall’assemblea dei soci che con propria delibera nomina l’organo amministrativo e ne fissa i compensi ed i poteri. Lo stesso discorso vale per i sindaci ed i revisori. Se lo scopo della norma era quello di tutelare in qualche modo "il lavoratore" presupponendo che collaborazione coordinata e continuativa fosse un modo per aggirare normativa sul lavoro, obblighi previdenziali e quant’altro si vuole considerare, forse questa categoria poteva essere tranquillamente lasciata nell’articolo 49 in quanto non si ritiene che l’amministratore, il sindaco o il revisore, tralasciando il contenuto estremamente professionale della loro prestazione, possano essere considerati soggetti particolarmente "deboli".
Viene comunque fissato che debba valere il
principio per cui l’ufficio o la collaborazione è lavoro dipendente
assimilato se non rientra nei compiti istituzionali dell’attività di
lavoro dipendente vero e proprio (art. 46, c. 1, Tuir) o nell’oggetto
dell’arte o della professione (art. 49, c. 1) esercitate dal
contribuente.
Si confida quindi che sia definitivamente risolta la questione riguardante
l’oggetto dell’arte o professione per ragionieri e dottori
commercialisti che ricoprono la carica di amministratore di società. Per
ambedue le figure gli ordinamenti professionali prevedono nell’oggetto
della professione "l’amministrazione e liquidazione di
aziende…". L’amministrazione finanziaria in passato, ignorando i
decreti regolanti le professioni, ha emesso circolari nettamente in
contrasto con tale normativa ribadendo che i redditi provenienti dalla
carica di amministratore non facevano parte del reddito professionale ma
costituivano altri redditi di lavoro autonomo finendo per essere seguiti a
ruota da INPS e INAIL che richiedevano pertanto anche l’iscrizione alla
gestione speciale del 10-13% e a quella assicurativa.
Nulla è variato per gli altri professionisti i cui ordinamenti
professionali non prevedono la funzione di amministratori o sindaci e
revisori di società e enti. Per loro e per tutti coloro che assumono la
carica in un ambito non "professionale", il passaggio dal
reddito di lavoro autonomo a quello di lavoro assimilato è inevitabile.
Per gli altri "collaboratori" il
contratto mantiene sostanzialmente le caratteristiche fino ad oggi
presentate.
L’attività (non rientrante nei compiti istituzionali dell’attività
di lavoro dipendente o nell’oggetto dell’arte o professione
esercitata) svolta nei confronti del committente deve essere:
- senza vincolo di subordinazione;
- inquadrata
in un rapporto unitario e continuativo;
- senza
impiego di mezzi organizzati;
- con
retribuzione periodica prestabilita.
Nella trasferimento al nuovo art. 47, c. 1, lett. c-bis) la collaborazione
coordinata e continuativa ha perso il requisito del "contenuto
intrinsecamente artistico o professionale" della precedente
formulazione dell’art. 49, c. 2, lett. a). In altre parole in futuro
potranno essere annoverate tra le collaborazioni coordinate e continuative
anche prestazioni "manuali" fino ad oggi assolutamente
inammissibili.
LA DETERMINAZIONE DEL NUOVO REDDITO PER LE COLLABORAZIONI.
Si è visto che rientrando nell’articolo
47 del Tuir, il reddito di collaborazione viene ora regolato dalle
disposizioni relative al lavoro dipendente.
Il tutto riguarda naturalmente sia i collaboratori che i committenti.
Questi ultimi in particolare si trovano con qualche adempimento in più da
assolvere.
Poiché la disciplina è sostanzialmente identica a quella di lavoro
dipendente, salvo poche eccezioni, vediamo come si determina il nuovo
reddito "assimilato".
Per prima cosa è soppressa la ritenuta d’acconto del 20% a seguito della modifica dell’art. 25, terzo periodo del 1° comma, del D.P.R. 600/1972 che faceva riferimento all’abrogata lettera a) del 2° comma dell’art. 49 del Tuir. Pertanto le ritenute da effettuare sulle collaborazioni saranno quelle normalmente applicate ai redditi di lavoro dipendente, basate sulle aliquote per i diversi scaglioni di reddito. La ritenuta d’acconto del 20% rimane per eventuali indennità di fine rapporto di collaborazione se stabilite dal contratto o dal mandato posto in essere fra le parti.
Si presuppone pertanto che sulla base del compenso pattuito nel contratto di collaborazione (o del mandato per amministratori e sindaci) il committente debba calcolare l’imposta complessiva in funzione del compenso e suddividerla per il numero di periodi di pagamento. Non si ritiene che la nuova disciplina comporti pagamenti mensili obbligatori, quanto meno per gli amministratori che attualmente possono rinviare la percezione del compenso all’anno successivo o addirittura rinunciare all’emolumento loro attribuito in determinate circostanze. Pertanto, almeno per alcune forme di collaborazione, si presuppone che "retribuzione periodicamente prestabilita" possa essere intesa in senso lato, prevedendo al limite anche un pagamento in una unica soluzione.
Per la maggior parte dei rapporti, tuttavia, si verificherà il pagamento con cadenza mensile. In presenza pertanto di un contratto di collaborazione, il committente procederà suddividendo gli scaglioni di reddito per il numero dei pagamenti pattuiti e applicherà le aliquote alle fasce di reddito così determinate.
Al termine dell’anno o della prestazione provvederà a conguagliare le ritenute effettuate sulla base del reddito effettivamente corrisposto e pagato al collaboratore. Come per i lavoratori dipendenti, si considereranno percepiti nel periodo di imposta anche i compensi corrisposti entro il giorno 12 del periodo d’imposta successivo.
Il collaboratore, diversamente dalla disciplina vigente fino al 31.12.2000 che prevedeva una ritenuta d’acconto del 20% e conseguente sistemazione della propria situazione creditoria o debitoria redigendo necessariamente il modello Unico, potrà evitare di presentare la dichiarazione dei redditi se non possiede altri redditi di diversa natura in quanto il committente avrà effettuato le ritenute esattamente per il reddito corrispondente. Il collaboratore potrà inoltre, in caso di collaborazione con più soggetti, chiedere a uno dei committenti di effettuare il conguaglio tenendo presente i compensi complessivi percepiti dalla totalità dei rapporti.
Con la nuova disciplina viene eliminata anche la deduzione forfetaria del 5% sul reddito di collaborazione elevata al 6% dalla Finanziaria 2000 se il collaboratore possedeva solo tale reddito (ed eventualmente quello della prima casa per un importo complessivo non superiore ai 40 milioni annui) a sua volta prevista in aumento al 7% per il 2001.
Per compensi da collaborazione, (orientativamente superiori a 50 milioni) le detrazioni d'imposta equivalenti a quelle di lavoro dipendente in base al reddito percepito, non sono sufficienti a coprire la perdita della detrazione forfetaria del 5%. Si deve tenere inoltre presente che l'abolita detrazione comporta una base imponibile INPS pari al compenso lordo. L'eventuale cumulo con altri redditi (es. lavoro dipendente e collaborazione) comporta inoltre una maggiore imposta in ogni caso pari a quella marginale sulla detrazione forfetaria non più riconosciuta.
Queste nuove (per i collaboratori) detrazioni andranno a diminuire l’imposta calcolata come visto sopra e andranno rapportate alla durata del contratto. In pratica se un collaboratore ha concluso in un anno un solo contratto per 6 mesi, le detrazioni si ridurranno al 50%.
La determinazione del compenso netto mensile (o con altra periodicità stabilita dal contratto o dal mandato) è diventata pertanto più complessa di quanto lo è stato finora, arrivando alla redazione di un vero e proprio prospetto di retribuzione come quello previsto per i dipendenti effettivi. Infatti, ora occorrerà considerare anche altre voci, esattamente come per il lavoro dipendente e cioè indennità di trasferta, premi e altro che concorrono a determinare il reddito complessivo di lavoro dipendente assimilato. Per alcune di tali voci si tratterà nel prossimo paragrafo.
Per le ritenute previdenziali da versare
alla gestione speciale INPS, che rimane operante anche dopo la
riclassificazione del reddito da collaborazione, si veda la pagina
dedicata all’argomento in questo sito, tenendo presente che il testo è
stato scritto in vigenza della normativa fino al 31.12.2000 e pertanto
tutte i riferimenti a detrazioni forfetarie IRPEF e ai collaboratori
ex-art. 49,c. 2, lett. a) non sono più validi dal 1° gennaio 2001.
Tale ritenuta, per il 2001, rimane nella misura del 13%, ridotta al 10% se
il collaboratore è già iscritto ad altre forme di previdenza
obbligatorie. La ritenuta INPS continua ad essere per 1/3 a carico del
collaboratore e per 2/3 a carico del committente. E’ da versare
(globalmente da parte del committente), entro il giorno 16 del mese
successivo alla corresponsione del compenso unitamente alla ritenute
fiscali effettuate, con il modello F24.
Come è noto, dal 2000 è obbligatoria anche l’assicurazione INAIL per i collaboratori, anch’essa con la ripartizione prevista per l’INPS (1/3 e 2/3). Anche per questo argomento è consultabile una pagina del sito valida fino al 31.12.2000, tenendo sempre presente la modifica alla disciplina delle collaborazioni che stiamo esaminando in questa sede con decorrenza 1.1.2001.
Le prime indicazioni giunte fino al momento di messa in linea di questa pagina dagli istituti previdenziali, sembravano non obbligare i committenti alla compilazione di modelli preordinati per effettuare la liquidazione dei compensi ai collaboratori. Sembrava cioè che non occorreva provvedere a veri e propri listini paga. Successivamente l'INAIL ha ribadito l'obbligo di adottare tutti i libri previsti dalla normativa del lavoro e pertanto potrà essere conveniente trattare la liquidazione del compenso con "cedolini vidimati" come per il personale dipendente usufruendo di appositi software che gestiranno tutti gli aspetti e gli adempimenti legati alle nuove collaborazioni.
I libri obbligatori previsti dalla normativa del lavoro (libro paga, matricola, presenze, infortuni) erano già stati resi obbligatori anche per i collaboratori con l’introduzione dell’obbligo assicurativo INAIL dal D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, anche se si era sperato per qualche tempo in una semplificazione degli adempimenti per le collaborazioni.
RIMBORSI SPESE, TRASFERTE E UTILIZZO DI AUTOVEICOLI
Alla precedente disciplina riferibile alle collaborazioni coordinate e continuative ex art. 49 del Tuir, si sostituisce ora quella prevista per il trattamento dei rimborsi spese, delle trasferte e dei fringe benefits (come l’utilizzo dell’auto aziendale messa a disposizione dal committente) nei confronti dei lavoratori dipendenti.
A questo proposito si rinvia alla pagina Rimborsi spese e auto che è stata riordinata in funzione del nuovo trattamento delle collaborazioni. Si richiama l’attenzione che una stretta lettura della norma e della circolare citate all'inizio della pagina, comporta che trasferta e rimborsi spese valgono ora dal comune sede di lavoro e non più dalla residenza del collaboratore. Facciamo un esempio.
Collaboratore residente a Bologna – Luogo di lavoro del committente Ravenna – Un viaggio da compiere per servizio a Rimini.
Fino al 31.12.2000 il collaboratore poteva richiedere, esenti da imposte, le spese per il tragitto Bologna-Ravenna, Ravenna-Rimini, Rimini-Ravenna ed il ritorno alla propria residenza a Bologna, oltre a quelle di vitto e alloggio. Inoltre tutti i giorni poteva concordare il rimborso delle spese anche per la tratta Bologna-Ravenna e ritorno, sempre esenti da Irpef.. Applicando le regole vigenti per il lavoro dipendente potrà ottenere il rimborso a piè di lista o avrà diritto alla trasferta, se riconosciutagli dal committente, solo per la tratta ipotizzata Ravenna-Rimoni. Una recente interpretazione dell'Agenzia delle Entrate nel corso della videoconferenza del 18.1.2001, ha mitigato parzialmente la regola sopra esposta. (vedi Rimborsi spese)