DICHIARAZIONI 2001
Anteprima scadenze e modalità 
di presentazione e versamento 

Aggiornamento al 3 maggio 2001

Finalmente un decreto (Decreto Presidente del Consiglio dei ministri approvato il 2 maggio e alla data attuale in attesa di pubblicazione in G.U.) fissa le scadenze per le dichiarazioni 2001 fino ad ora affidate solo a comunicati e anticipazioni verbali.

AVVERTENZA

Dal 2001 tutte le società di capitale ed enti commerciali soggetti ad IRPEG e tutti i contribuenti tenuti nel periodo di imposta a cui si riferiscono le dichiarazioni a presentare:
     - le dichiarazioni periodiche IVA
        oppure
     - la dichiarazione 770 (sostituti d'imposta) anche se con UNICO
devono presentare tutte le dichiarazioni (periodiche e annuali) in via telematica:
- direttamente (anche con il servizio Internet)
- o attraverso un intermediario abilitato (iscritti negli albi dei ragionieri e dottori commercialisti, consulenti del lavoro, avvocati, revisori contabili - iscritti alla data del 30.9.1993 nei ruoli dei periti e esperti tributari tenuti dalle C.C.I.A.A. - associazioni di categoria fra imprenditori - CAF imprese).
Questi soggetti non possono pertanto presentare le dichiarazioni cartacee in banca o posta.

Tutti gli altri contribuenti (es. persone fisiche "private") presentano la dichiarazione cartacea attraverso un intermediario abilitato, in banca o posta.

Si ricorda che sono compensabili crediti e debiti in sede di dichiarazione e che gli importi dovuti sia per IVA che per IRPEF, IRPEG, IRAP,... sono rateizzabili.

Per semplificare e per meglio chiarire i vari adempimenti suddividiamo i contribuenti senza attività commerciali e professionali ("privati") dagli altri. (soggetti con partita IVA - società)

Schema per contribuenti "privati" (senza attività commerciali o professionali)

Schema per contribuenti con attività commerciali e professionali - società

Rate e interessi

SCHEMA PER CONTRIBUENTI "PRIVATI" 
(senza attività commerciali o professionali)

Tipo dichiarazione o  versamento

vedi note

Versamenti

Presentazione

Invio telematico

ordinari

con inter. 0.40%

Modello 730

(1)

compensato

-

30 aprile
31 maggio

 

UNICO cartaceo in banca o posta

(2)

20 giugno

20 luglio

31 luglio

31 ottobre

UNICO cartaceo a altro interm. abilitato

(3)

20 giugno

20 luglio

31 ottobre

UNICO direttamente via INTERNET

(4)

20 giugno

20 luglio

31 ottobre

UNICO cartaceo ad Uff. Agenzia Entrate

(5)

20 giugno

20 luglio

31 ottobre

Dichiarazione ICI per variaz. anno 2000

(6)

-

-

31 luglio

-

saldo e 1° acconto imposte da UNICO

(7)

20 giugno

20 luglio

-

-

2° acconto imposte da UNICO

(7)

30 novembre

-

-

-

1a rata ICI

(8)

30 giugno

-

-

-

2a rata ICI

(8)

20 dicembre

-

-

-

SCHEMA PER CONTRIBUENTI con partita IVA
(attività commerciali o professionali - società)

Tipo dichiarazione o  versamento

vedi note

Versamenti

Presentazione

Invio telematico

ordinari

con inter. 0,40%

IVA annuale autonoma

(9)

16 marzo

-

31 maggio

20 luglio

Modello 770 autonomo

(10)

-

-

2 luglio

2 luglio

UNICO persone fisiche direttamente o a mezzo intermediario

(11)

20 giugno

20 luglio

31 ottobre

UNICO società di persone direttamente o a mezzo intermediario

(11)

20 giugno

20 luglio

31 ottobre

UNICO società di capitali

(12)

20 giugno

20 luglio

31 ottobre

dichiarazione ICI variazioni in anno 2000 (persone fisiche)

(6)

-

-

31 luglio

-

saldo e 1° acconto imposte da UNICO persone fisiche

(13)

20 giugno

20 luglio

-

-

saldo e 1° acconto imposte da UNICO  soc. di persone e di capitali

(13)

20 giugno

20 luglio

-

-

2° acconto imposte da UNICO

(13)

30 novembre

-

-

-

1a rata ICI

(8)

30 giugno

-

-

-

2a rata ICI

(8)

20 dicembre

-

-

-

NOTE E CHIARIMENTI GENERALI (per situazioni particolari consultare istruzioni)

(1) MODELLO 730

Il modello può essere presentato da lavoratori dipendenti e pensionati, soci di cooperative di produzione e lavoro, servizi e agricole, lavoratori socialmente utili, giudici costituzionali, parlamentari e altre titolari di cariche pubbliche elettive, sacerdoti.

Il modello 730 può essere presentato:
- entro il 30 aprile al sostituto d'imposta (datore di lavoro) se ha comunicato entro il 15 gennaio di voler prestare assistenza fiscale;
- entro il 31 maggio ad un CAF dipendenti.

Dal mese di luglio, il sostituto d'imposta provvederà a trattenere gli importi dovuti a saldo o primo acconto o a rimborsare eventuali crediti, anche in forma rateale. Per chi percepisce pensioni bimestrali, l'addebito o l'accredito inizieranno nei mesi di agosto o settembre.  [inizio pagina   -   schema privati]

(2) UNICO 2001 presentato in banca o posta

Il modello cartaceo può essere presentato in banca o posta entro il 31 luglio solo dai soggetti "privati".  [inizio pagina   -   schema privati]

(3) UNICO 2001 presentato ad altro intermediario abilitato

La presentazione ad un intermediario abilitato (professionista) diverso da banca o posta per il successivo invio telematico deve avvenire entro il 31 ottobre.  [inizio pagina   -   schema privati]

(4) UNICO 2001 predisposto direttamente dal contribuente i inviato via Internet

I contribuenti che redigono personalmente la propria dichiarazione (utilizzando il software che sarà predisposto) possono inviarla direttamente via Internet entro il 31 ottobre.  [inizio pagina   -   schema privati]

(5) UNICO 2001 presentato ad un ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate

I contribuenti possono presentare il modello cartaceo o i dati per avere l'assistenza degli uffici per la redazione del modello entro il 31 ottobre.  [inizio pagina   -   schema privati]

(6) DICHIARAZIONE ICI

Va presentata al Comune (anche per raccomandata) in cui è situato l'immobile entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (31 luglio nuovo termine di presentazione dichiarazione in banca o posta) per denunciare gli immobili posseduti nell'anno precedente (es. 2000). Se non vi sono variazioni nessuna altra dichiarazione va presentata negli anni successivi. Se vi sono variazioni (vendite, acquisti, ecc.) va presentata una nuova dichiarazione. Se vi sono più contitolari di diritti o proprietà, può essere presentata una dichiarazione congiunta (cioè da uno solo dei contitolari), ma i versamenti devono essere separati.
Il singolo Comune può eliminare l'obbligo di dichiarazione, sostituendolo con quello di comunicazione di acquisti, vendite o altro con la sola individuazione dell'unità immobiliare interessata e fissando i termini di tale comunicazione.  [inizio pagina   -   schema privati]   -   schema IVA e società]

(7) SALDO E 1° ACCONTO IMPOSTE

I saldi delle imposte per il 2000 sono dovuti entro il 20 giugno, senza interessi o entro il 20 luglio con una maggiorazione dello 0,40%. Entro lo stesso termine deve essere versato il primo acconto per il 2001.
L'acconto IRPEF per il 2001 è determinato dall'art. 3, comma 3, del Decreto Legislativo n. 56/2000, che ne ha fissato la misura al 95%. La diminuzione dal 98% al 92% fissato dalla finanziaria 2000 (L. 488/99) e l'ulteriore taglio all'87% del D.L. 268/2000 interessavano solo la misura dell'acconto IRPEF dovuto per l'anno 2000.
Pertanto il primo acconto IRPEF è il 40% del 95% dell'imposta 2000 al netto delle detrazioni, dei crediti d'imposta e delle ritenute subite.
Nessun acconto è dovuto se l'imposta per il 2000 (differenza o imposta netta dovuta come sopra) è pari o inferiore a L. 100.000 (IRPEF).

Il primo acconto non va versato se risulta inferiore a L. 200.000: Sarà versato un unico acconto complessivo entro il 30 novembre 2001.

Il secondo acconto è da versare entro il 30 novembre 2001 è pari al 60% del 95%.
  [inizio pagina   -   schema privati]

(8) RATE ICI

L'imposta è determinata da ogni singolo Comune, entro limiti stabiliti, sulla base di un'aliquota (es. 4 per mille) da applicare sul valore imponibile dell'immobile. Per i fabbricati tale valore imponibile è dato dalla rendita catastale, rivalutata del 5%, e moltiplicata per un coefficiente variabile a seconda della categoria catastale (34 per C1 - 50 per A/10 e D - 100 per le altre categorie). In mancanza di rendita catastale attribuita, può essere utilizzata una rendita provvisoria basata su quella attribuita su fabbricati similari. Sono previste alcune riduzioni per determinate situazioni in parte a discrezione del Comune.
Il versamento deve essere effettuato da ogni avente diritto sull'immobile (a differenza della dichiarazione che può essere presentata anche da un solo contitolare per tutti gli altri aventi diritto) in posta o presso il concessionario della riscossione e avviene in due rate.

Dal 2001 è variata la determinazione delle rate ICI:
La prima rata (da versare al 30 giugno) è pari al 50% dell’imposta dovuta calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente.
La seconda rata da versare sempre entro il 20 dicembre è pari al saldo dell’imposta per l’intero anno

La circ. n. 3 del 07/03/2001 del Min. Finanze - Dir. Centr. Fiscalità locale, ha dato alcuni chiarimenti in merito alla determinazione della prima rata in particolare.
In generale il contribuente deve versare alla prima rata un importo pari al 50% dell'ICI versata nel 2000 o che avrebbe dovuto versare a parità di situazione nel 2001. La circolare fa i seguenti esempi:
1) Cambio destinazione d'uso. Un contribuente possiede un terreno agricolo che nel 2001 diventa edificabile oppure un immobile che sempre nel 2001 adibisce ad abitazione principale. Il primo acconto sarà pari al 50% dell'ICI che avrebbe dovuto pagare nel 2000 da calcolare sulla base del valore commerciale e aliquote in vigore per i terreni edificabili nell'anno 2000 o delle aliquote e detrazioni per abitazione principale sempre in vigore nell'anno 2000. Il saldo sarà pagato tenendo conto del valore commerciale e delle aliquote in vigore per l'anno 2001 detratto il primo acconto versato.
2) Acquisto di immobile nel corso del 2000. Nel caso di acquisto d'immobile ad es. il 1° ottobre 2000, il contribuente dovrà versare il primo acconto di giugno calcolando quanto sarebbe stata l'ICI per l'intero anno 2000 sulla base delle aliquote al netto di eventuali detrazioni in vigore per il 2000 e versare il 50% di tale importo calcolato come prima rata. La seconda rata sarà pari all'ICI per il 2001 sulla base delle aliquote e detrazioni per questo anno, detratto il primo acconto.
3) Vendita di immobile il 28 febbraio 2001. La circolare in questo caso ammette che il contribuente potrà versare a giugno i due dodicesimi dell'ICI dovuta per l'anno precedente ed entro il 20 dicembre l'eventuale conguaglio per le variazioni di aliquote o detrazioni deliberate dal comune per l'anno 2001. Per evitare il conguaglio potrà versare in un'unica soluzione a giugno l'importo dovuto per i due dodicesimi di possesso nel 2001 sulla base delle aliquote e detrazioni deliberate in questo stesso anno.
4) Acquisto di immobile il 1° aprile 2001. Anche in questo caso il contribuente potrà versare a giugno i 3 dodicesimi (tre mesi di possesso) dell'intera ICI calcolata sulla base delle aliquote e delle detrazioni valevoli per il 2000.
5) Versamento in un'unica soluzione a giugno. Se il contribuente decide di versare l'intera ICI per il 2001 alla scadenza del 30 giugno, dovrà effettuare il calcolo utilizzando aliquote e detrazioni stabilite dal comune per il 2001 e non quelle in vigore nel 2000.

Per i fabbricati con diritto di godimento a tempo parziale il versamento ICI è effettuato dall’amministratore del condominio o della multiproprietà con addebito al singolo titolare nel rendiconto annuale.
  [inizio pagina   -   schema privati   -   schema IVA e società]

(9) DICHIARAZIONE IVA ANNUALE PER ANNO 2000

a) Presentazione in via autonoma

La dichiarazione IVA annuale in via autonoma (cioè non con modello UNICO) deve essere presentata da:
- soc. di capitali e enti soggetti ad IRPEG e soc. di persone con periodo d'imposta diverso dall'anno solare;
- soc. controllate e controllanti che effettuano la liquidazione IVA di gruppo;
- curatori fallimentari e commissari liquidatori per le dichiarazioni dei falliti e di soggetti in liquidazione coatta amministrativa;
- rappresentanti fiscali di soggetti non residenti o senza stabile organizzazione in Italia;
- particolari soggetti (es. venditori porta a porta) se non sono tenuti alla dichiarazione unificata in quanto titolari di redditi per i quali non sussiste l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, IRAP o sostituti d'imposta (770).

b) Presentazione con UNICO 2001

Tutti i soggetti non compresi nel punto a) presentano la dichiarazione annuale IVA utilizzando il modello UNICO.

c) Versamenti

Il versamento dell'IVA da dichiarazione annuale (per i trimestrali coincide sostanzialmente con il 4° trimestre) è da effettuare entro il 16 marzo.
Chi deve presentare UNICO 2001, può tuttavia effettuare il versamento entro il termine previsto per le altre imposte risultanti da tale dichiarazione, maggiorando l'IVA dovuta dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo.
E' possibile rateizzare l'IVA annuale dovuta (anche se poi sarà presentato UNICO) a partire dal 16 marzo e fino al 16 novembre.
Le rate sono di pari importo (totale IVA diviso numero rate scelto). Ognuna va maggiorata dello 0,50% fisso (non conta il giorno effettivo di versamento) per ogni mese di rateizzazione: es. 1a rata 16/3 senza interessi, 2a rata 16/4 + 0,50%, 3a rata 16/5 + 1%, 4a rata 16/6 + 1,50%, ecc.
Se l'IVA annuale è versata con UNICO e poi rateizzata, gli interessi sulle rate vanno conteggiati sull'importo maggiorato dello 0,40% per mese o frazione dal 16 marzo alla scadenza del versamento delle imposte di UNICO.  [inizio pagina    -   schema IVA e società]

(10) MOD. 770 - DICHIARAZIONE DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA

Il mod. 770 può essere presentato in forma autonoma o in forma unificata (con UNICO 2001) per via telematica, direttamente o per mezzo di un intermediario abilitato. Si ricorda (vedi Avvertenze) che non si può più consegnare in banca o posta.

Se tuttavia la dichiarazione viene divisa in due parti trasmessi da diversi soggetti (es. contribuente e consulente del lavoro) dovrà essere presentata in forma autonoma e non in UNICO 2001.
  [inizio pagina    -   schema IVA e società]

(11) MODELLO UNICO Persone fisiche e società di persone

I modelli per UNICO società di persone non sono ancora stati approvati. Fino ad oggi lo slittamento della scadenza del versamento al 20 giugno è prevista solo per le persone fisiche. La presentazione è sempre 31 ottobre in quanto i modelli non possono essere presentati in banca o posta. I contribuenti sono obbligati alla trasmissione telematica via Entratel se presentano anche il mod. 770 per più di 20 soggetti o via Internet se con modello 770 fino a 20 soggetti.  [inizio pagina    -   schema IVA e società]

(12) MODELLO UNICO Società di capitali e Enti commerciali

Il modello non è ancora stato approvato.
In generale le società di capitali (anno solare coincidente con anno fiscale) con un termine di approvazione del bilancio stabilito per legge o dall'atto costitutivo, devono effettuare versamento e presentazione entro un mese dalla data di approvazione del bilancio ed effettuare l'invio telematico entro due mesi da tale data di approvazione. tenendo presente che per quelle che approvano il bilancio tra il 1° gennaio ed il 30 aprile, il termine di presentazione è il 31 maggio e quello di trasmissione telematica il 30 giugno.
Non è ancora stato comunicato se esiste anche per le società il bonus sul versamento di 20 giorni.
  [inizio pagina    -   schema IVA e società]

(13) SALDO E 1° ACCONTO IMPOSTE

I saldi delle imposte per il 2000 sono dovuti alle scadenze indicate (prorogato al 20 giugno senza interessi al momento solo per le persone fisiche). Entro lo stesso termine deve essere versato il primo acconto per il 2001.
L'acconto IRPEF persone fisiche per il 2001 è determinato dall'art. 3, comma 3, del Decreto Legislativo n. 56/2000, che ne ha fissato la misura al 95%. Infatti la diminuzione dal 98% al 92% fissato dalla finanziaria 2000 (L. 488/99) e l'ulteriore taglio all'87% del D.L. 268/2000 interessavano solo la misura dell'acconto IRPEF dovuto per l'anno 2000.
La Finanziaria 2001 (L. 388/2000) indica invece la misura dell'acconto IRPEG per l'anno 2001 fissandolo al 93,5%.
Pertanto il primo acconto IRPEF dovrebbe essere il 40% del 95% dell'imposta 2000 al netto delle detrazioni, dei crediti d'imposta e delle ritenute subite.
Per quanto riguarda l'IRPEG il primo acconto è pari al 40% del 93,5% dell'imposta 2000 al netto di crediti d'imposta e ritenute subite.
Per l'IRAP dovrebbe valere ancora la misura del 98% dell'imposta 2000, in quanto la diminuzione al 95% del D.L. 268/2000 valeva solo per gli acconti per il 2000 (sull'imposta 1999).

Nessun acconto è dovuto se l'imposta per il 2000 (differenza o imposta netta dovuta come sopra) è pari o inferiore a L. 100.000 (IRPEF) o L. 40.000 (IRPEG).

Il primo acconto non va versato se risulta inferiore a L. 200.000: Sarà versato un unico acconto complessivo entro il 30 novembre 2001.

Il secondo acconto è da versare per tutti entro il 30 novembre 2001 ed è pari al 60% delle percentuali sopra indicate:
- 60% del 95% IRPEF
- 60% del 93,5% IRPEG
- 60% del 98% IRAP.
  [inizio pagina    -   schema IVA e società]

RATEIZZAZIONE DELLE IMPOSTE DA UNICO 2001

Tutti gli importi risultanti a debito del modello UNICO (compresi i contributi previdenziali) sono rateizzabili con un interesse dello 05% mensile fisso. Il numero delle rate e quali imposte rateizzare sono liberamente scelti dal contribuente: si può ad esempio versare tutto il saldo IRPEF e rateizzare in 2 rate l'acconto o l'IRAP.
La scadenza delle rate varia a seconda se il contribuente è o non è titolare di partita IVA.
La seguente è un'ipotesi della rateizzazione degli importi risultanti da Unico 2001 dopo la conferma delle scadenze con il D.P.C.M. del 2/5/2001.
Si avverte che potrebbero esserci differenze minime (1 centesimo percentuale).
La tabella sarà eventualmente corretta a seguito di comunicazioni ufficiali.

VERSAMENTI ENTRO IL 20 GIUGNO (SENZA MAGGIORAZIONE 0,40%)

NON titolari di partita IVA

RATE

Soggetti IRPEG e titolari di partita IVA

Scadenza

Interessi

Scadenza

Interessi

20 giugno

0,0%

1

20 giugno

0,0%

2 luglio

0,20%

2

16 luglio

0,43%

31 luglio

0,70%

3

16 agosto

0,93%

31 agosto

1,20%

4

17 settembre

1,43%

1 ottobre

1,70%

5

16 ottobre

1,93%

31 ottobre

2,20%

6

16 novembre

2,43%

30 novembre

2,70%

7

-

-

 VERSAMENTI ENTRO IL 20 LUGLIO (con MAGGIORAZIONE 0,40%)
Le successive percentuali vanno applicate alle singole rate DOPO AVER CONTEGGIATO SUL TOTALE DOVUTO lo 0.40% fisso di maggiorazione 

NON titolari di partita IVA

RATE

Soggetti IRPEG e titolari partita IVA

Scadenza

Interessi

Scadenza

Interessi

20 luglio

0.0%

1

20 luglio

0,0%

31 luglio

0.17%

2

16 agosto

0.43%

31 agosto

0.67%

3

17 settembre

0.93%

1 ottobre

1.17%

4

16 ottobre

1.43%

31 ottobre

1.67%

5

16 novembre

1.93%

30 novembre

2.17%

6

-

-