STATUTO DEL
CONTRIBUENTE
Legge 27
luglio 2000, n. 212, pubblicata sulla G.U. 31.7.2000, n. 177
Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente
Dopo un lungo periodo di
gestazione, lo Statuto del contribuente è finalmente Legge.
Lo Statuto elenca una serie di principi ai quali deve ispirarsi
l'Amministrazione Finanziaria nei rapporti con il contribuente.
La norma è in vigore dal 1 agosto 2000, giorno successivo alla sua
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Di seguito si riporta
l'intero provvedimento.
- Art. 1.
1. Le disposizioni della presente legge,
in attuazione degli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione,
costituiscono principi generali dell'ordinamento tributario e possono
essere derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi speciali.
2. L'adozione di norme interpretative in
materia tributaria può essere disposta soltanto in casi eccezionali e
con legge ordinaria, qualificando come tali le disposizioni di
interpretazione autentica.
3. Le regioni a statuto ordinario
regolano le materie disciplinate dalla presente legge in attuazione
delle disposizioni in essa contenute; le regioni a statuto speciale e le
province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, ad adeguare i rispettivi
ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella medesima legge.
4. Gli enti locali provvedono, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad adeguare i
rispettivi statuti e gli atti normativi da essi emanati ai principi
dettati dalla presente legge.
Art. 2.
1. Le leggi e gli altri atti aventi
forza di legge che contengono disposizioni tributarie devono menzionarne
l'oggetto nel titolo; la rubrica delle partizioni interne e dei singoli
articoli deve menzionare l'oggetto delle disposizioni ivi contenute.
2. Le leggi e gli atti aventi forza di
legge che non hanno un oggetto tributario non possono contenere
disposizioni di carattere tributario, fatte salve quelle strettamente
inerenti all'oggetto della legge medesima. 3. I richiami di altre
disposizioni contenuti nei provvedimenti normativi in materia tributaria
si fanno indicando anche il contenuto sintetico della disposizione alla
quale si intende fare rinvio.
4. Le disposizioni modificative di leggi
tributarie debbono essere introdotte riportando il testo
conseguentemente modificato.
Art. 3.
1. Salvo quanto previsto dall'articolo
1, comma 2, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo.
Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano
solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla
data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.
2. In ogni caso, le disposizioni
tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti
la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla
data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di
attuazione in esse espressamente previsti.
3. I termini di prescrizione e di
decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati.
Art. 4.
1. Non si può disporre con
decreto-legge l'istituzione di nuovi tributi né prevedere
l'applicazione di tributi esistenti ad altre categorie di soggetti.
Art. 5. (Informazione
del contribuente)
1. L'amministrazione finanziaria deve
assumere idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole
conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative vigenti in
materia tributaria, anche curando la predisposizione di testi coordinati
e mettendo gli stessi a disposizione dei contribuenti presso ogni
ufficio impositore. L'amministrazione finanziaria deve altresì assumere
idonee iniziative di informazione elettronica, tale da consentire
aggiornamenti in tempo reale, ponendola a disposizione gratuita dei
contribuenti.
2. L'amministrazione finanziaria deve
portare a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con i mezzi
idonei tutte le circolari e le risoluzioni da essa emanate, nonché ogni
altro atto o decreto che dispone sulla organizzazione, sulle funzioni e
sui procedimenti.
Art. 6.
1. L'amministrazione finanziaria deve
assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a
lui destinati. A tal fine essa provvede comunque a comunicarli nel luogo
di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle
informazioni in possesso della stessa amministrazione o di altre
amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo
ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico
procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare. Gli atti sono in
ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro
contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario.
Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti
tributari.
2. L'amministrazione deve informare il
contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali
possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero
l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere
gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale,
di un credito.
3. L'amministrazione finanziaria assume
iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le
istruzioni e, in generale, ogni altra propria comunicazione siano messi
a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili
anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria e che
il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor
numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.
4. Al contribuente non possono, in ogni
caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso
dell'amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche
indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti
ai sensi dell'articolo 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n.
241, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità
del soggetto interessato dalla azione amministrativa.
5. Prima di procedere alle iscrizioni a
ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da
dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della
dichiarazione, l'amministrazione finanziaria deve invitare il
contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a
fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro
un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla
ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a
seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso di
imposta rispetto a quello richiesto. La disposizione non si applica
nell'ipotesi di iscrizione a ruolo di tributi per i quali il
contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento diretto. Sono
nulli i provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni di cui al
presente comma.
Art. 7.
1. Gli atti dell'amministrazione
finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3
della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei
provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le
ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione
dell'amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro
atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama.
2. Gli atti dell'amministrazione
finanziaria e dei concessionari della riscossione devono tassativamente
indicare: a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere
informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il
responsabile del procedimento; b) l'organo o l'autorità amministrativa
presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito
dell'atto in sede di autotutela; c) le modalità, il termine, l'organo
giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui e' possibile ricorrere
in caso di atti impugnabili.
3. Sul titolo esecutivo va riportato il
riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in
mancanza, la motivazione della pretesa tributaria.
4. La natura tributaria dell'atto non
preclude il ricorso agli organi di giustizia amministrativa, quando ne
ricorrano i presupposti.
Art. 8.
1. L'obbligazione tributaria può essere
estinta anche per compensazione.
2. E' ammesso l'accollo del debito
d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario.
3. Le disposizioni tributarie non
possono stabilire né prorogare termini di prescrizione oltre il limite
ordinario stabilito dal codice civile.
4. L'amministrazione finanziaria è
tenuta a rimborsare il costo delle fideiussioni che il contribuente ha
dovuto richiedere per ottenere la sospensione del pagamento o la
rateizzazione o il rimborso dei tributi. Il rimborso va effettuato
quando sia stato definitivamente accertato che l'imposta non era dovuta
o era dovuta in misura minore rispetto a quella accertata.
5. L'obbligo di conservazione di atti e
documenti, stabilito a soli effetti tributari, non può eccedere il
termine di dieci anni dalla loro emanazione o dalla loro formazione.
6. Con decreto del Ministro delle
finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, relativo ai poteri regolamentari dei Ministri nelle
materie di loro competenza, sono emanate le disposizioni di attuazione
del presente articolo.
7. La pubblicazione e ogni informazione
relative ai redditi tassati, anche previste dall'articolo 15 della legge
5 luglio 1982, n. 441, sia nelle forme previste dalla stessa legge sia
da parte di altri soggetti, deve sempre comprendere l'indicazione dei
redditi anche al netto delle relative imposte.
8. Ferme restando, in via transitoria,
le disposizioni vigenti in materia di compensazione, con regolamenti
emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, è disciplinata l'estinzione dell'obbligazione tributaria
mediante compensazione, estendendo, a decorrere dall'anno d'imposta
2002, l'applicazione di tale istituto anche a tributi per i quali
attualmente non è previsto.
Art. 9.
1. Il Ministro delle finanze, con
decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, rimette in termini i
contribuenti interessati, nel caso in cui il tempestivo adempimento di
obblighi tributari è impedito da cause di forza maggiore. Qualora la
rimessione in termini concerna il versamento di tributi, il decreto è
adottato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
2. Con proprio decreto il Ministro delle
finanze, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, può sospendere o differire il termine per
l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti
interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili.
Art. 10.
1. I rapporti tra contribuente e
amministrazione finanziaria sono improntati al principio della
collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni né
richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia
conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione
finanziaria, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione
medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a
seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori
dell'amministrazione stessa.
3. Le sanzioni non sono comunque
irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di
incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma
tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza
alcun debito di imposta. Le violazioni di disposizioni di rilievo
esclusivamente tributario non possono essere causa di nullità del
contratto.
Art. 11.
1. Ciascun contribuente può inoltrare
per iscritto all'amministrazione finanziaria, che risponde entro
centoventi giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello
concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti
e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla
corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione
dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina
tributaria.
2. La risposta dell'amministrazione
finanziaria, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla
questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al
richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine
di cui al comma 1, si intende che l'amministrazione concordi con
l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente.
Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in
difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo
precedente, è nullo.
3. Limitatamente alla questione oggetto
dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei
confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta
dall'amministrazione finanziaria entro il termine di cui al comma 1.
4. Nel caso in cui l'istanza di
interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la
stessa questione o questioni analoghe fra loro, l'amministrazione
finanziaria può rispondere collettivamente, attraverso una circolare o
una risoluzione tempestivamente pubblicata ai sensi dell'articolo 5,
comma 2.
5. Con decreto del Ministro delle
finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, relativo ai poteri regolamentari dei Ministri nelle
materie di loro competenza, sono determinati gli organi, le procedure e
le modalità di esercizio dell'interpello e dell'obbligo di risposta da
parte dell'amministrazione finanziaria.
6. Resta fermo quanto previsto
dall'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, relativo
all'interpello della amministrazione finanziaria da parte dei
contribuenti.
Art. 12.
1. Tutti gli accessi, ispezioni e
verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attività
commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono
effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul
luogo. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente
documentati, durante l'orario ordinario di esercizio delle attività e
con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo
svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali o
professionali del contribuente.
2. Quando viene iniziata la verifica, il
contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l'abbiano
giustificata e dell'oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi
assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi
di giustizia tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno
riconosciuti al contribuente in occasione delle verifiche.
3. Su richiesta del contribuente,
l'esame dei documenti amministrativi e contabili può essere effettuato
nell'ufficio dei verificatori o presso il professionista che lo assiste
o rappresenta.
4. Delle osservazioni e dei rilievi del
contribuente e del professionista, che eventualmente lo assista, deve
darsi atto nel processo verbale delle operazioni di verifica.
5. La permanenza degli operatori civili
o militari dell'amministrazione finanziaria, dovuta a verifiche presso
la sede del contribuente, non può superare i trenta giorni lavorativi,
prorogabili per ulteriori trenta giorni nei casi di particolare
complessità dell'indagine individuati e motivati dal dirigente
dell'ufficio. Gli operatori possono ritornare nella sede del
contribuente, decorso tale periodo, per esaminare le osservazioni e le
richieste eventualmente presentate dal contribuente dopo la conclusione
delle operazioni di verifica ovvero, previo assenso motivato del
dirigente dell'ufficio, per specifiche ragioni.
6. Il contribuente, nel caso ritenga che
i verificatori procedano con modalità non conformi alla legge, può
rivolgersi anche al Garante del contribuente, secondo quanto previsto
dall'articolo 13.
7. Nel rispetto del principio di
cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della
copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli
organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta
giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici
impositori.
L'avviso di accertamento non può essere
emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di
particolare e motivata urgenza.
Art. 13.
1. Presso ogni direzione regionale delle
entrate e direzione delle entrate delle province autonome è istituito
il Garante del contribuente.
2. Il Garante del contribuente, operante
in piena autonomia, è organo collegiale costituito da tre componenti
scelti e nominati dal presidente della commissione tributaria regionale
o sua sezione distaccata nella cui circoscrizione è compresa la
direzione regionale delle entrate e appartenenti alle seguenti
categorie: a) magistrati, professori universitari di materie giuridiche
ed economiche, notai, sia a riposo sia in attività di servizio; b)
dirigenti dell'amministrazione finanziaria e ufficiali generali e
superiori della Guardia di finanza, a riposo da almeno due anni, scelti
in una terna formata, per ciascuna direzione regionale delle entrate,
rispettivamente, per i primi, dal direttore generale del Dipartimento
delle entrate e, per i secondi, dal Comandante generale della Guardia di
finanza; c) avvocati, dottori commercialisti e ragionieri collegiati,
pensionati, scelti in una terna formata, per ciascuna direzione
regionale delle entrate, dai rispettivi ordini di appartenenza.
3. L'incarico di cui al comma 2 ha
durata triennale ed è rinnovabile per una sola volta. Le funzioni di
Presidente sono svolte dal componente scelto nell'ambito delle categorie
di cui alla lettera a) del comma 2. Gli altri due componenti sono scelti
uno nell'ambito delle categorie di cui alla lettera b) e l'altro
nell'ambito delle categorie di cui alla lettera c) del comma 2.
4. Con decreto del Ministro delle
finanze sono determinati il compenso ed i rimborsi spettanti ai
componenti del Garante del contribuente.
5. Le funzioni di segreteria e tecniche
sono assicurate al Garante del contribuente dagli uffici delle direzioni
regionali delle entrate presso le quali lo stesso è istituito.
6. Il Garante del contribuente, anche
sulla base di segnalazioni inoltrate per iscritto dal contribuente o da
qualsiasi altro soggetto interessato che lamenti disfunzioni,
irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale o
irragionevoli o qualunque altro comportamento suscettibile di incrinare
il rapporto di fiducia tra cittadini e amministrazione finanziaria,
rivolge richieste di documenti o chiarimenti agli uffici competenti, i
quali rispondono entro trenta giorni, e attiva le procedure di
autotutela nei confronti di atti amministrativi di accertamento o di
riscossione notificati al contribuente. Il Garante del contribuente
comunica l'esito dell'attività svolta alla direzione regionale o
compartimentale o al comando di zona della Guardia di finanza competente
nonché agli organi di controllo, informandone l'autore della
segnalazione.
7. Il Garante del contribuente rivolge
raccomandazioni ai dirigenti degli uffici ai fini della tutela del
contribuente e della migliore organizzazione dei servizi.
8. Il Garante del contribuente ha il
potere di accedere agli uffici finanziari e di controllare la
funzionalità dei servizi di assistenza e di informazione al
contribuente nonché l'agibilità degli spazi aperti al pubblico.
9. Il Garante del contribuente richiama
gli uffici al rispetto di quanto previsto dagli articoli 5 e 12 della
presente legge.
10. Il Garante del contribuente richiama
gli uffici al rispetto dei termini previsti per il rimborso d'imposta.
11. Il Garante del contribuente
individua i casi di particolare rilevanza in cui le disposizioni in
vigore ovvero i comportamenti dell'amministrazione determinano un
pregiudizio dei contribuenti o conseguenze negative nei loro rapporti
con l'amministrazione, segnalandoli al direttore regionale o
compartimentale o al comandante di zona della Guardia di finanza
competente e all'ufficio centrale per l'informazione del contribuente,
al fine di un eventuale avvio del procedimento disciplinare. Prospetta
al Ministro delle finanze i casi in cui possono essere esercitati i
poteri di rimessione in termini previsti dall'articolo 9.
12. Ogni sei mesi il Garante del
contribuente presenta una relazione sull'attività svolta al Ministro
delle finanze, al direttore regionale delle entrate, ai direttori
compartimentali delle dogane e del territorio nonché al comandante di
zona della Guardia di finanza, individuando gli aspetti critici più
rilevanti e prospettando le relative soluzioni.
13. Il Ministro delle finanze riferisce
annualmente alle competenti Commissioni parlamentari in ordine al
funzionamento del Garante del contribuente, all'efficacia dell'azione da
esso svolta ed alla natura delle questioni segnalate nonché ai
provvedimenti adottati a seguito delle segnalazioni del Garante stesso.
Art. 14.
1. Al contribuente residente all'estero
sono assicurate le informazioni sulle modalità di applicazione delle
imposte, la utilizzazione di moduli semplificati nonché agevolazioni
relativamente all'attribuzione del codice fiscale e alle modalità di
presentazione delle dichiarazioni e di pagamento delle imposte.
2. Con decreto del Ministro delle
finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, relativo ai poteri regolamentari dei Ministri nelle
materie di loro competenza, sono emanate le disposizioni di attuazione
del presente articolo.
Art. 15.
1. Il Ministro delle finanze, sentiti i
direttori generali del Ministero delle finanze ed il Comandante generale
della Guardia di finanza, emana un codice di comportamento che regoli le
attività del personale addetto alle verifiche tributarie, aggiornandolo
eventualmente anche in base alle segnalazioni delle disfunzioni operate
annualmente dal Garante del contribuente.
Art. 16.
1. Il Governo è delegato ad emanare,
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più
decreti legislativi recanti le disposizioni correttive delle leggi
tributarie vigenti strettamente necessarie a garantirne la coerenza con
i principi desumibili dalle disposizioni della presente legge.
2. Entro il termine di cui al comma 1 il
Governo provvede ad abrogare le norme regolamentari incompatibili con la
presente legge.
Art. 17.
1. Le disposizioni della presente legge
si applicano anche nei confronti dei soggetti che rivestono la qualifica
di concessionari e di organi indiretti dell'amministrazione finanziaria,
ivi compresi i soggetti che esercitano l'attività di accertamento,
liquidazione e riscossione di tributi di qualunque natura.
Art. 18.
1. I decreti ministeriali previsti dagli
articoli 8 e 11 devono essere emanati entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
2. Entro il termine di cui al comma 1
sono nominati i componenti del Garante del contribuente di cui
all'articolo 13.
Art. 19.
1. L'amministrazione finanziaria, nel
quadro dell'attuazione del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
adotta ogni opportuno adeguamento della struttura organizzativa ed
individua l'occorrente riallocazione delle risorse umane, allo scopo di
assicurare la piena operatività delle disposizioni dell'articolo 11
della presente legge.
2. Per le finalità di cui al comma 1 il
Ministro delle finanze è altresì autorizzato ad adottare gli opportuni
provvedimenti per la riqualificazione del personale in servizio.
Art. 20.
... omissis...
Art. 21. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo
dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
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