ELENCO
AGGIORNATO DEGLI STUDI DI SETTORE: MANIFATTURE
- SERVIZI - COMMERCIO
- PROFESSIONI
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Percentuale di ricavi derivante da: |
Obbligo
di |
Applicabilità |
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1^
attività |
2^
attività |
3^
attività |
Attività |
||
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Caso 1 |
70 |
30 |
- |
- |
NO |
Studio A |
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Caso 2 |
60 |
- |
40 |
- |
SI |
Studio A e B |
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Caso 3 |
85 |
10 |
- |
5 |
NO |
Studio A |
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Caso 4 |
75 |
- |
15 |
10 |
NO |
Parametri A |
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Caso 5 |
90 |
- |
10 |
- |
NO |
Studio A |
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Caso 6 |
65 |
25 |
- |
10 |
NO |
Studio A |
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Caso 7 |
60 |
20 |
20 |
- |
NO |
Studio A |
4
- ESERCIZIO DI PIU' ATTIVITA' IN PIU' PUNTI DI PRODUZIONE E VENDITA
Se in più punti di produzione e vendita sono svolte diverse attività per
le quali sono applicabili e sono stati approvati
studi di settore diversi, ci si dovrà comportare per ogni
punto secondo le regole generali.
Quindi
per ogni punto:
a) saranno annotati i ricavi (salvo i casi di non obbligo visti in
precedenza)
b) saranno annotati distintamente gli altri componenti se i ricavi
marginali del singolo punto hanno superato nell'esercizio precedente la
soglia del 20% rispetto ai ricavi complessivi del punto medesimo.
5
- ANNOTAZIONI SEPARATE EFFETTUATE SPONTANEAMENTE
Nel caso il contribuente non
tenuto, proceda comunque all'annotazione separata dei
componenti rilevanti ai fini degli studi di settore, non si tiene conto
delle cause di inapplicabilità e si applicheranno gli studi anche per le
attività marginali anziché solo per l'attività prevalente.
A titolo di esempio, con riferimento al Caso 4 della tabella sopra
riportata, se il contribuente tiene separata annotazione degli elementi
relativi alle due attività comprese negli studi (1^ st. A e 3^ st. B),
saranno applicati lo studio A e B ed i parametri per l'attività non
compresa negli studi invece che i parametri per l'attività principale.
Anche nel caso 5 troveranno applicazione gli studi A e B invece del solo
studio A per l'attività principale.
La scelta di porre in essere le annotazioni separate è lasciata
assolutamente a discrezione del contribuente. Una attenta analisi del
singolo caso, potrebbe consigliare l'adozione della separata annotazione
anche in assenza di obbligo.
6
- CONCLUSIONI
Dopo aver esaminato la
circolare, seguendo sostanzialmente lo stesso ordine di esposizione,
riepiloghiamo i punti principali della questione.
a) Non sono richieste modalità particolari per ottemperare agli obblighi di registrazione. Naturalmente, specialmente nel caso di scritture extracontabili, i supporti utilizzati devono essere comunque ordinati e facilmente leggibili e dovranno essere conservati fino al termine del periodo di accertamento.
b) Dal 1° gennaio 2000 vanno effettivamente poste in essere le sole annotazioni riguardanti i ricavi, ed anche in questo caso esistono deroghe alla regola generale,
c) La separata annotazione o contabilizzazione degli altri elementi, decorre sostanzialmente dal 1° gennaio 2001, per effetto della disposizione che consente per il primo anno di applicazione della norma (anno 2000) di effettuare la ripartizione in sede di dichiarazione (quindi Unico 2001 per l'anno 2000). Le aziende con un elevato movimento di operazioni potrebbero tuttavia decidere di porre in essere le annotazioni separate già nel corso del 2000 per evitare un aggravio di lavoro a ridosso della dichiarazione dei redditi.
d) E' stato introdotto l'importante principio che qualora la separata annotazione sia obiettivamente difficoltosa, l'obbligo non sussiste