ELENCO AGGIORNATO DEGLI STUDI DI SETTORE: MANIFATTURE - SERVIZI - COMMERCIO - PROFESSIONI

Studi di settore - Annotazione separata dei componenti
(Circolare Ministero delle finanze n. 31/E del 25 febbraio 2000

1 - PREMESSA
Quanto segue vale se tutte le attività esercitate, in uno o più punti di produzione e vendita, sono comprese in studi di settore già approvati. Se anche una sola delle attività esercitate non è prevista da uno studio di settore approvato, l'obbligo di annotazione separata non sussiste.

L'obbligo riguarda in via generale i soggetti che esercitano:
- due o più attività non comprese nello studio di settore (imprese pluri-attività)
- una o più attività in diverse unità di produzione e vendita (imprese multi-punto).

Occorre inoltre distinguere fra obbligo di annotazione separata dei ricavi e obbligo di annotazione separata degli altri elementi contabili ed extra-contabili, sempre rilevanti ai fini degli studi di settore.

Non sono infine prescritte regole per l'annotazione separata dei vari elementi: i contribuenti procedono come ritengono più opportuno con codici causali, registri sezionali, schede extra-contabili, ecc.

Tutti gli esempi citati sono tratti dalla circolare.

2 - ANNOTAZIONE SEPARATA DEI RICAVI

2.1- Soggetti obbligati
Tutte le imprese pluri-attività e multi-punto.
Per le manifatture, l'obbligo sussiste se l'attività è esercitata con più punti di produzione (anche senza punti vendita) o un punto di produzione e più punti vendita (circ. 148/E-5/7/99).
L'obbligo di annotazione separata decorre dal 1° gennaio 2000 per gli studi approvati con i decreti 30.3.1999 e dal 1° maggio 2000 per quelli in corso di approvazione.
Esempi di soggetti obbligati:
a) intermediario del commercio di mobili, articoli per la casa e ferramenta (studio SG61B) + fabbricazione di mobili per cucina (studio SD09A);
b) attività di commercio al dettaglio di calzature in due diversi punti vendita (anche nella stessa città).

2.2 - Soggetti non obbligati
- Attività svolta con un solo punto di produzione e un solo punto di vendita anche se in locali non contigui (circ. 148/E-99)
- Attività con codici ISTAT comprese nel medesimo studio di settore
Esempio: commercio al dettaglio confezioni per adulti (cod. 52.42.1) e per bambini e neonati (cod. 52.52.2) = stesso studio SM05A
- Attività esercitata avente come caratteristica la presenza di più punti di produzione o vendita (attività previste dagli studi di settore SG39.U - SG50.U - SG61.A/B/C/D/E/F/G/H - SG68.U - SG69.A/B/C/D/E - SG70.U - SG71.U - SM03.A/B/C/D)
- Presenza di obiettive difficoltà nel distinguere i ricavi derivanti dalle diverse attività o conseguiti in luoghi diversi.
Esempi:
ricavi da cessione di beni acquistati in parte per la rivendita ed in parte per la produzione in proprio come nel caso
a) del pane (coesistenza di due codici attività: 15.81.1 fabbricazione di prodotti di panetteria e 52.24.1 commercio al dettaglio di pane);
b) della pasticceria 15.81.1 fabbricazione e 52.24.2 commercio al dettaglio di pasticceria e dolciumi;
c) di articoli di maglieria in parte prodotti (17.60.0) ed in parte acquistati per la rivendita (52.42.3);
o nel caso:
d) di riparazioni meccaniche di autoveicoli (50.20.1) e di riparazione impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli (50.20.3) dove può essere complesso dividere il costo della mano d'opera addebitato cumulativamente al cliente
e) di attività esercitata in più unità produttive ognuna delle quali svolge fasi diverse della produzione di uno stesso prodotto per cui può essere problematico suddividere i ricavi fra le diverse unità.

3 - ANNOTAZIONE SEPARATA DEGLI ALTRI COMPONENTI
Fermo restando l'obbligo (o l'esclusione ) dell'annotazione separata dei ricavi, viene poi definito quello relativo all'annotazione separata degli altri elementi contabili e extra-contabili rilevanti ai fini degli studi di settore.

Per gli elementi extra-contabili (es. giornate retribuite, tipologia clientela, superfici locali, caratteristiche beni strumentali, ecc.) l'obbligo si intende assolto con la sola indicazione separata in sede di dichiarazione.

Per tutte le casistiche è precisato che l'annotazione o la separata indicazione in sede di dichiarazione, va fatta solo per i componenti oggettivamente imputabili ad ogni punto vendita o produzione o attività, con esclusione quindi di quelli ad utilizzazione promiscua che saranno ripartiti dal programma Ge.Ri.Co.
Esempi di componenti destinati ad utilizzo in comune e quindi difficilmente riferibili ad una o all'altra attività esercitata:
a) acquisti di beni impiegati per attività di bar e caffè (cod. 55.40.1) e attività di commercio al dettaglio di alimentari (52.11.4)
b) contemporaneo esercizio di attività di bar e caffè (55.40.1), di rosticceria, friggitoria, pizzeria al taglio con somministrazione (55.30.2) e di ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina (55.30.1)
c) attività di fabbricazione di ricami (17.54.6) e commercio al dettaglio di ricami (52.42.4
d) in generale, a titolo di esempio, spese per personale dipendente, di pubblicità, di tenuta contabilità, telefoniche e di energia elettrica riferibili in molti casi all'attività complessivamente esercitata e non possono essere considerate direttamente afferenti alle diverse attività.

3.1 - Imprese multi-punto
Per questi soggetti non è previsto il minimo del 20% marginale e quindi l'obbligo esiste sempre, salvo nel caso già visto di esercizio in più punti di produzione o vendita quale elemento caratteristico dell'attività.

3.2 - Imprese pluri-attività
L'annotazione separata degli altri componenti è richiesta se i ricavi delle attività marginali o minori (rientranti in studi di settore diversi d'attività principale), supera il 20% dei ricavi complessivi.
Occorre considerare le attività effettivamente esercitate. L'indicazione nei questionari dei codici attività errati od omessi vale come sanatoria per la mancata comunicazione agli uffici.

Se nell'anno precedente non è superata la soglia del 20% per le attività marginali, non si è tenuti alla contabilizzazione separata degli elementi diversi dai ricavi. Se poi in corso d'anno si supera il 20%, si procede alla indicazione separata solo in sede di dichiarazione. Poiché per il 1999 non sussisteva l'obbligo della rilevazione separata dei ricavi, non esistono i presupposti per l'annotazione distinta di questi elementi a decorrere dal 1° gennaio 2000 e si potrà provvedere all'indicazione separata in sede di dichiarazione Unico 2001 (per il 2000).

Nella tabella seguente la circolare esemplifica i casi in cui sussiste l'obbligo della annotazione separata e dell'applicazione alternativa tra studi di settore e parametri.

 

Percentuale di ricavi derivante da:

Obbligo di
annotazione
separata

Applicabilità
studi o
parametri

 

1^ attività
(studio A)

2^ attività
(studio A)

3^ attività
(studio B)

Attività
non compresa
negli studi

Caso 1

70

30

-

-

NO

Studio A

Caso 2

60

-

40

-

SI

Studio A e B

Caso 3

85

10

-

5

NO

Studio A

Caso 4

75

-

15

10

NO

Parametri A

Caso 5

90

-

10

-

NO

Studio A

Caso 6

65

25

-

10

NO

Studio A

Caso 7

60

20

20

-

NO

Studio A

4 - ESERCIZIO DI PIU' ATTIVITA' IN PIU' PUNTI DI PRODUZIONE E VENDITA
Se in più punti di produzione e vendita sono svolte diverse attività per le quali sono applicabili e sono stati approvati studi di settore diversi, ci si dovrà comportare per ogni punto secondo le regole generali.

Quindi per ogni punto:
a) saranno annotati i ricavi (salvo i casi di non obbligo visti in precedenza)
b) saranno annotati distintamente gli altri componenti se i ricavi marginali del singolo punto hanno superato nell'esercizio precedente la soglia del 20% rispetto ai ricavi complessivi del punto medesimo.

5 - ANNOTAZIONI SEPARATE EFFETTUATE SPONTANEAMENTE
Nel caso il contribuente non tenuto, proceda comunque all'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini degli studi di settore, non si tiene conto delle cause di inapplicabilità e si applicheranno gli studi anche per le attività marginali anziché solo per l'attività prevalente.
A titolo di esempio, con riferimento al Caso 4 della tabella sopra riportata, se il contribuente tiene separata annotazione degli elementi relativi alle due attività comprese negli studi (1^ st. A e 3^ st. B), saranno applicati lo studio A e B ed i parametri per l'attività non compresa negli studi invece che i parametri per l'attività principale. Anche nel caso 5 troveranno applicazione gli studi A e B invece del solo studio A per l'attività principale.
La scelta di porre in essere le annotazioni separate è lasciata assolutamente a discrezione del contribuente. Una attenta analisi del singolo caso, potrebbe consigliare l'adozione della separata annotazione anche in assenza di obbligo.

6 - CONCLUSIONI
Dopo aver esaminato la circolare, seguendo sostanzialmente lo stesso ordine di esposizione, riepiloghiamo i punti principali della questione.

a) Non sono richieste modalità particolari per ottemperare agli obblighi di registrazione. Naturalmente, specialmente nel caso di scritture extracontabili, i supporti utilizzati devono essere comunque ordinati e facilmente leggibili e dovranno essere conservati fino al termine del periodo di accertamento.

b) Dal 1° gennaio 2000 vanno effettivamente poste in essere le sole annotazioni riguardanti i ricavi, ed anche in questo caso esistono deroghe alla regola generale,

c) La separata annotazione o contabilizzazione degli altri elementi, decorre sostanzialmente dal 1° gennaio 2001, per effetto della disposizione che consente per il primo anno di applicazione della norma (anno 2000) di effettuare la ripartizione in sede di dichiarazione (quindi Unico 2001 per l'anno 2000). Le aziende con un elevato movimento di operazioni potrebbero tuttavia decidere di porre in essere le annotazioni separate già nel corso del 2000 per evitare un aggravio di lavoro a ridosso della dichiarazione dei redditi.

d) E' stato introdotto l'importante principio che qualora la separata annotazione sia obiettivamente difficoltosa, l'obbligo non sussiste